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Ordinanza — n. 25270/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of statutory grounds for complaint against a settlement sentence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25270/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano because the sole ground raised did not fall within the limited list of permissible complaints against a settlement sentence. The appellant challenged the reasoning of the appellate court's decision to reduce the penalty based on a settlement agreement, while the court noted a procedural defect regarding the lawyer's filing format. The court ruled that complaints regarding the determination of the penalty, absent a direct illegality in the sanction itself, are excluded from the admissible grounds under the relevant procedural code.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.: Appeals against settlement sentences are strictly limited to specific grounds regarding the parties' consent and the content of the ruling, excluding complaints about the penalty determination unless it constitutes an illegal sanction.

Parole chiave

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settlement sentence appeal inadmissible grounds numerus clausus complaints penalty determination procedural defect filing prova informatica scambio di atti giuridici per via elettronica trasmissione degli atti

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis cod. proc. pen.
309/1990, accogliendo il concordato proposto dalle parti in udienza ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.; rilevato che la nomina del difensore risulta depositata in formato cartaceo, in violazione dell'art.
Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
275234 - 01]; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile secondo la procedura de plano (art. 610, comma 5-bis cod.
Art. 111 bis cod. proc. pen.
Art. 122, comma 2-bis cod. proc. pen.
art. 599-bis cod. proc. pen
309/1990, accogliendo il concordato proposto dalle parti in udienza ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.; rilevato che la nomina del difensore risulta depositata in formato cartaceo, in violazione dell'art.
art. 129 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello
Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv.
Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, Alessandria
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen.), con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RACHYQ AHMED nato il 01/01/1990 avverso la sentenza del 07/02/2025 della CORTE APPELLO di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA CALAFIORE;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Visti gli atti e la sentenza impugnata; rilevato che la Corte di merito, con la sentenza in epigrafe indicata, in parziale riforma della pronuncia emessa dal giudice di primo grado, ha rideterminato la pena inflitta ad ¢;<ACHYQ AHMED, imputato per il reato previsto e punito dall'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/1990, accogliendo il concordato proposto dalle parti in udienza ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.; rilevato che la nomina del difensore risulta depositata in formato cartaceo, in violazione dell'art. 111 bis e 122, comma 2-bis, cod.proc.pen; esaminato l'unico motivo di ricorso, con il quale si lamenta vizio di motivazione; considerato il mancato rispetto delle modalità di deposito telematico e che il motivo dedotto dal ricorrente è inammissibile, non rientrando nel numerus clausus delle doglianze proponibili avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. [in termini, cfr.

Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102 - 01: «In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge»;

Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, dep. 2019, Alessandria, Rv. 275234 - 01]; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile secondo la procedura de plano (art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.), con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, i