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Ordinanza — n. 25269/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of grounds under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25269/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano because the sole ground raised did not fall within the limited list of grievances permitted under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant, Solimeno Maria, challenged a second-instance sentence that had reduced her penalty following a settlement agreement, arguing a violation of Article 129 regarding the lack of consideration for dismissal conditions. The Court ruled that grievances concerning the determination of the penalty or the conditions for dismissal are explicitly excluded from the admissible grounds for appeals against settlement agreements in the second instance.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: In appeals against second-instance settlement agreements, only grievances regarding the formation of consent, prosecutor's agreement, and divergent content are admissible, while complaints about waived grounds, dismissal conditions under Art. 129 c.p.p., or penalty determination are inadmissible.

Parole chiave

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settlement agreement appeal Article 599-bis grounds inadmissible de plano penalty determination grievance dismissal conditions exclusion Cassation procedure limits second instance reform detenzione di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis cod. proc. pen.
309/1990, accogliendo il concordato proposto dalle parti in udienza ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.; esaminato l'unico motivo di ricorso, con il quale si lamenta, contestualmente, vizio di violazione di legge e di motivazione in relazione alla mancata applicazione del disposto dell'art.
Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
275234 -01]; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile secondo la procedura de plano (art. 610, comma 5-bis cod.
Art. 129 cod. proc. pen.
Art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/1990
art. 599-bis cod. proc. pen
309/1990, accogliendo il concordato proposto dalle parti in udienza ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.; esaminato l'unico motivo di ricorso, con il quale si lamenta, contestualmente, vizio di violazione di legge e di motivazione in relazione alla mancata applicazione del disposto dell'art.
art. 129 cod.proc.pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello
Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv.
Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, Alessandria
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen.), con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SOLIMENO MARIA nato a EBOLI il 09/08/1990 avverso la sentenza del 14/02/2025 della CORTE APPELLO di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA CALAFIORE;MOTIVI DELLA DECISIONE Visti gli atti e la sentenza impugnata; rilevato che la Corte di merito, con la sentenza in epigrafe indicata, in parziale riforma della pronuncia emessa dal giudice di primo grado, ha rideterminato la pena inflitta a SOLIMENO MARIA, imputata per il reato previsto e punito dall'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/1990, accogliendo il concordato proposto dalle parti in udienza ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.; esaminato l'unico motivo di ricorso, con il quale si lamenta, contestualmente, vizio di violazione di legge e di motivazione in relazione alla mancata applicazione del disposto dell'art. 129 cod.proc.pen.; considerato che il motivo dedotto dal ricorrente è inammissibile, non rientrando nel numerus clausus delle doglianze proponibili avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. [in termini, cfr.

Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102 - 01: «In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge»;

Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, dep. 2019, Alessandria, Rv. 275234 -01]; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile secondo la procedura de plano (art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.), con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il