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Ordinanza — n. 25266/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against criminal conviction for driving under influence due to inadmissibility of merit arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25266/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appellant's criminal appeal inadmissible, ordering him to pay court costs. The appellant argued that the court failed to properly evaluate evidence regarding his intoxication and incorrectly applied penal law. The court rejected these claims as they concerned matters of fact and merit, which are strictly prohibited from review at this stage.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.; Art. 360, n. 1, lett. c) c.p.p.: Appeals challenging the factual assessment of evidence or the application of penal law on merits are inadmissible before the Court of Cassation.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility merit review prohibition driving under influence alcohol test validity penal law application guida in stato di ebbrezza qualificata esame dell'alito test sul consumo di droga

Disposizioni normative citate

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Art. 186, comma 2 lett. c), comma 2 bis e sexies, del d.lgs n. 285/1992
La Corte d'Appello di Roma, con la sentenza impugnata, ha confermato la pronuncia del Tribunale di Velletri, che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva dichiarato il ricorrente colpevole del reato di cui all'art. 186, comma 2 lett.
Art. 187 comma 8, del d.lgs n. 285/1992
c), comma 2 bis e sexies e art. 187 comma 8, del d.lgs n. 285/1992.
Art. 157 cod.pen.
L'imputato ricorre, a mezzo del proprio difensore, deducendo, con due motivi di ricorso, l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili nonché vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge penale in ordine all'art. 157 e 159 cod.pen.
Art. 159 cod.pen.
Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.
Art. 360, n. 1, lett. c) c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, Sentenza n. 20989 del 12 dicembre 2024
Sez. U, Sentenza n. 20989 del 12 dicembre 2024 (dep.2025).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIOVANNETTI DARIO nato a MARINO il 10/07/1989 avverso la sentenza del 13/12/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA CALAFIORE; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. La Corte d'Appello di Roma, con la sentenza impugnata, ha confermato la pronuncia del Tribunale di Velletri, che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva dichiarato il ricorrente colpevole del reato di cui all'art. 186, comma 2 lett. c), comma 2 bis e sexies e art. 187 comma 8, del d.lgs n. 285/1992.

2. L'imputato ricorre, a mezzo del proprio difensore, deducendo, con due motivi di ricorso, l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili nonché vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge penale in ordine all'art. 157 e 159 cod.pen.

3. Il primo motivo di ricorso non si confronta con la congrua e logica motivazione resa dalla Corte territoriale in ordine alle ragioni di riconoscimento della penale responsabilità dell'imputato; reitera le medesime considerazioni critiche espresse nell'atto d'appello e vagliate dalla Corte territoriale. La Corte territoriale ha congruamente dato conto dei risultati accertati con lo strumento dell'alcoltest, eseguiti regolarmente e che hanno rilevato il grave stato di ebrezza dell'imputato, in piena coerenza con i plurimi elementi sintomatici.

4. La tesi difensiva sulla non attendibilità dell'accertamento fa leva su un concetto meramente assertivo di affermati "falsi positivi", secondo cui lo stato di alterazione dell'imputato sarebbe stato causato dall'assunzione di medicinali per guarire lo stato influenzale. Il motivo richiede un inammissibile sindacato sulla efficacia dimostrativa del compendio probatorio, laddove la sentenza ha correttamente evidenziato che nessun dubbio era stato posto sul corretto funzionamento dell'etilometro. Le questioni proposte dal ricorrente non investono profili di legittimità, bensì di merito, inibite in questa sede.

5. Correttamente è stata negata la declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, maturata in data successiva alla pronuncia di primo grado, in quanto, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, ai reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019 si applica la disciplina prevista dalla c.d. riforma Orlando (cfr. Sez. U, Sentenza n. 20989 del 12 dicembre 2024 (dep.2025).

6. Il ricorso va dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese' processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, il 10 giugno 2025 La Cons. stensore La esidente Danie