Italian Court dismisses appeal for non-admissible complaint regarding sentencing motivation under Art. 129 CPP.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by De Carne Gaetano inadmissible for failing to meet the specific grounds required by Article 448 of the Code of Criminal Procedure. The appellant challenged the First Instance Court's sentencing motivation, arguing a violation of Article 129, but the Court found this argument did not fit the permitted categories of review. Consequently, the appeal was rejected de plano, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 616, cod. proc. pen.: An appeal challenging the motivation of a plea-bargain sentence is inadmissible if it does not concern the expression of the defendant's will, the lack of correlation between the request and the judgment, the erroneous legal qualification, or the illegality of the penalty.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE CARNE GAETANO nato a BARI il 10/10/1988 avverso la sentenza del 28/01/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA CALAFIORE; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Bari, in data 28.1.2025, in applicazione della pena su richiesta delle partì ai sensi degli artt. 444 e ss. cod.proc.pen., ha applicato a DE CARNE GAETANO, per i reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e di detenzione di armi, la pena di anni quattro di reclusione e di euro 14.000 di multa.
2. L'imputato ricorre avverso la sentenza del Tribunale lamentando violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata applicazione dell'art. 129 cod.proc.pen.
3. Il ricorso è inammissibile per indeducibilità della descritta censura, che non rientra fra quelle consentite dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017, in vigore dal 3 agosto 2017), in quanto non riguardante motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, alla erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della usura di sicurezza.
4. Questa Corte ha ripetutamente affermato il principio che l'obbligo della motivazione della sentenza non può non essere conformato alla particola e natura giuridica della sentenza di patteggiamento: lo sviluppo delle linee argomentative è necessariamente correlato all'esistenza dell'atto negoziale con cui l'imputato dispensa l'accusa dall'onere di provare i fatti dedotti nell'imputazione.
5. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen., dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile secondo la procedura de plano (art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.), con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 1