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Ordinanza — n. 25263/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding traffic offense, ruling merit issues barred from admissibility.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25263/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a conviction for failing to provide assistance to pedestrians after a traffic accident, arguing procedural flaws and lack of motivation. The court held that the appeal incorrectly targeted factual reconstruction and evidentiary weight, which are matters of merit rather than legality.

Regesto Legislator

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Art. 189, commi 1 e 7, del d.lgs n. 285/1992; A sindacato sulla efficacia dimostrativa del compendio probatorio o sulla ricostruzione fattuale è inammissibile in sede di legittimità, poiché investe profili di merito estranei al giudizio di legittimità.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal merit versus legality traffic offense assistance evidentiary weight review factual reconstruction bar obbligo dell'assicuratore contro gli infortuni colpa concomitante vittima di infortunio

Disposizioni normative citate

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Art. 189, commi 1 e 7, del d.lgs n. 285/1992
Con la sentenza impugnata, la Corte d'Appello di Torino ha confermato la pronuncia del Tribunale di Asti, resa all'esito di giudizio abbreviato, che aveva dichiarato il ricorrente colpevole del reato di cui all'art. 189, commi 1 e 7, del d.lgs n. 285/1992.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SEDDIO GIUSEPPE nato a AGRIGENTO il 05/03/1945 avverso la sentenza del 14/01/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA CALAFIORE; h

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata, la Corte d'Appello di Torino ha confermato la pronuncia del Tribunale di Asti, resa all'esito di giudizio abbreviato, che aveva dichiarato il ricorrente colpevole del reato di cui all'art. 189, commi 1 e 7, del d.lgs n. 285/1992.

2. L'imputato ricorre, a mezzo del proprio difensore, lamentando inosservanza o erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 189 D.Igs. 285/1992.

3. Il motivo di ricorso tende a sottoporre alla Corte di legittimità un inammissibile sindacato sulla efficacia dimostrativa del compendio probatorio. La Corte d'appello ha dato atto, in maniera logica e coerente, che l'istruttoria aveva chiarito che il ricorrente, dopo aver procurato l'investimento dei due pedoni che stavano attraversando sulle strisce pedonali, si era allontanato dicendo alla donna investita che non si era fatta niente. La questione proposta dal ricorrente non investe profili di legittimità, bensì di merito relativi alla ricostruzione fattuale, estranea al giudizio di legittimità.

4. Il motivo di ricorso, inoltre, risulta manifestamente infondato laddove prospetta una palese illogicità della motivazione, per nulla emergente dal provvedimento impugnato. Si lamenta la mancanza di motivazione in ordine agli elementi costitutivi della fattispecie contestata, mentre la sentenza ha correttamente ravvisato la responsabilità penale, ritenendo che l'obbligo imposto è quello di prestare l'assistenza occorrente, e, nel caso di specie, la donna investita aveva rinunciato all'assistenza quando ormai l'imputato era andato via dai luoghi; quindi, quest'ultimo non avrebbe in ogni caso potuto adempiere all'obbligo.

5. Il ricorso deve essere dunque dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso il 10 giugno 2025 La Consigliera est. La presidente Dani Do atella Fer a 5 r DEPOSiTA