Court dismisses victim's request for remittal under Art. 46 c.p.p. due to improper standing and missed deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the request for remittal inadmissible because it was filed by the victim rather than the public prosecutor or the accused. The victim also failed to notify other parties within the required seven-day period after depositing the request. Consequently, the court ordered the victim to pay a fine to the penalty fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 46 c.p.p.; Art. 46 c.p.p.: A request for remittal under Article 46 of the Code of Criminal Procedure may be filed exclusively by the public prosecutor or the accused, not by the victim, and must be notified to all parties within seven days of deposit.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA vista la richiesta di rimessione proposta da: BARONE GIUSEPPE nato a San Giuseppe iato il 05/03/1965 parte offesa nel procedimento a carico di: LOMBARDO FRANCESCO nato a PALERMO il 22/12/1968 MAZZEI LUCA nato a PALERMO il 19/05/1969 MAZZEI SILVIO nato a PALERMO il 29/10/1970 MAZZEI ILARIO nato a PALERMO il 27/12/1971 DI BENEDETTO ALESSANDRA nato a PALERMO il 30/05/1974 trasmessa con ordinanza del 12/02/2025 del GIP TRIBUNALE di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Barone Giuseppe, persona offesa nel procedimento penale pendente davanti al Gip presso il Tribunale di Palermo nei confronti di Lombardo Francesco, adduce il rischio di depistaggi.
2. Tanto premesso/si osserva che la richiesta di rimessione prevista dall'art. 46 c.p.p. può essere avanzata solo dal Pubblico Ministero o dall'imputato ma non anche dalla persona offesa;
3. L'istanza risulta inammissibile anche per inosservanza del termine previsto dall'art. 46 c.p.p.inon essendo stata la richiesta notificata a cura del richiedente alle altre parti entro il termine di giorni sette dal deposito presso la cancelleria del giudice.
4. Alla declaratoria di inammissibilità dell'istanza segue per legge la condanna al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 1.000,00. PQM dichiara inammissibileinammissibile ta__y& es,t1 e condanna l'istante al pagamento della somma di euro 1000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 giugno 2025 Il Con re estensore Il Pres