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Ordinanza — n. 25260/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to raise recidivism and mitigation balancing arguments in the appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25260/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and fines. The appellant argued for a different penalty assessment and raised issues regarding the balance between mitigating and aggravating circumstances, including recidivism. The court rejected these claims because the recidivism argument was generic and the mitigation balancing issue was not properly raised in the appellate proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it raises new grounds not included in the appeal judgment, and generic arguments regarding recidivism or penalty balancing without specific factual support are rejected in cassation.

Parole chiave

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inadmissible appeal recidivism argument mitigation balancing cassation procedure procedural default recidiva nell'infrazione riesame dell'entità pena revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Art. 364 c.p.p.
art. 616 c.p
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIACENTE ROSARIO nato a CATANIA il 29/07/1977 avverso la sentenza del 12/09/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; RG. 8293/25 Ritenuto che il motivo relativo al bilanciamento delle riconosciute attenuanti con l'aggravante della recidiva è inammissibile perché non dedotto nei motivi di appello, incentrati unicamente sulla diversa questione della determinazione della pena in misura superiore al minimo edittale; ritenuto che il motivo sulla recidiva è generico essendo stati valutati i numerosi precedenti penali anche specifici a fondamento del giudizio di maggiore pericolosità in rapporto al reato commesso, tenuto conto della loro epoca e della rilevata gravità dei fatti e maggiore propensione a delinquere dimostrata in concreto dall'imputato, risolvendosi nella sollecitazione di un diverso apprezzamento di merito non consentito in sede di legittimità; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 6 giugno 2025 ere estensore Il