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Ordinanza — n. 25258/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as appellate court's fact-finding and sentencing are beyond cassation review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25258/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The court held that the lower appellate court's evaluation of facts, evidence, and sentencing falls exclusively within its jurisdiction and was properly reasoned. Consequently, the cassation court could not re-examine the substantive merits or the appropriateness of the imposed penalties.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; The Court of Cassazione lacks jurisdiction to review the factual reconstruction, evidence evaluation, and sentencing decisions of the Court of Appeal, which remain within the exclusive competence of the latter.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Court of Cassazione Appellate Jurisdiction Inadmissible Appeal Procedural Costs Fact Finding Review Sentencing Authority ricusazione del pubblico ministero

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
art. 616 c.p
Da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASTELLI PIETRO nato a ADRANO il 08/02/1981 avverso la sentenza del 11/12/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che le deduzioni sviluppate nei motivi di ricorso, concernendo la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale in merito all'idoneità dell'opposizione all'attività di ufficio e al dolo; ritenuto che anche i residui motivi relativi al trattamento sanzionatorio, al riconoscimento delle attenuanti generiche ed al beneficio della sospensione condizionale della pena sono tutti manifestamente infondati, oltre che riproduttivi di censure inammissibili in questa sede/ perché rivolti a sollecitare una diversa valutazione delle risultanze istruttorie non consentita in sede di legittimità;

Da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 6 g