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Ordinanza — n. 25257/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against food fraud conviction for genericity and lack of new evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25257/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the lower court's reasoning on food fraud and sentencing was sufficient. The appellant's arguments were deemed generic because they failed to address specific logical flaws in the appellate judgment regarding the location of arrest versus the soup kitchen authorization. Consequently, the court upheld the conviction and imposed a fine for the procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 131-bis c.p.; Art. 133 c.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and do not demonstrate evident logical defects in the lower court's specific reasoning on the crime's elements or sentencing parameters.

Parole chiave

Generato dall'IA
generic appeal grounds food fraud conviction lack of new evidence procedural inadmissibility sentencing review limits attenuazione della pena inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento indennizzo per detenzione ingiustificata

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 c.p.p.
Art. 131-bis c.p.
3 della sentenza impugnata); ritenuto che il motivo riferito alla non applicazione dell'art. 131-bis cod.
Art. 133 c.p.
art. 131-bis cod. pen
3 della sentenza impugnata); ritenuto che il motivo riferito alla non applicazione dell'art. 131-bis cod.
art. 616 c.p
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROCAS RAMONA ANISIA nato 11 18/01/1994 avverso la sentenza del 30/01/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; r.g. 8222/25 Ritenuto che i motivi dedotti dalla ricorrente - riprodotti nella memoria difensiva del 20 maggio 2025 - sono tutti affetti da genericità rispetto alla motivazione della Corte di appello di Reggio Calabria, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito all'accertamento del reato di evasione, evidenziando in modo non illogico le ragioni della ritenuta incompatibilità del luogo in cui l'imputata è stata fermata rispetto alla sede delle mense per poveri ove era autorizzata a recarsi (pag. 3 della sentenza impugnata); ritenuto che il motivo riferito alla non applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.è ugualmente generico/avendo la Corte di appello fornito adeguata motivazione su tale punto, considerate le valutazioni espresse sul dolo e la durata dell'allontanamento che non possono dirsi affette da evidenti vizi logici e quindi non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità; ritenuto che la Corte di appello ha adeguatamente motivato anche in merito alla determinazione della pena, fornendo giustificazione in punto di dosimetria della pena e di diniego delle attenuanti generiche; ritenuto che le deduzioni sviluppate nei motivi di ricorso sono aspecifiche perché/a fronte di una motivazione puntuale, si limitano ad invocare una pena più mite, senza alcuna concreta indicazione che giustifichi il dedotto vizio di motivazione, non essendo ammissibile la sollecitazione di una nuova e differente valutazione dei parametri previsti dall'art.133 c.p.; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 6 giugno 2025 Il Consigliere estensore Il