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Ordinanza — n. 25253/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as generic and infounded regarding identification and photographic evidence admissibility.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25253/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued against the lower court's identification of the suspect and the evidentiary value of a photograph, but the court found these arguments generic and unsupported. The court ruled that the lower court correctly applied established jurisprudence regarding atypical evidence, relying on the credibility of the witness rather than the photograph itself.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; The appeal is inadmissible if the grounds are generic and manifestly unfounded, as the lower court's detailed examination of facts and adherence to consolidated case law on atypical evidence validates the judgment of absolute certainty.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds photographic evidence identification of suspect procedural costs atypical evidence absolute certainty identificazione credibile

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 c.p.p.
Dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
art. 616 c.p
Dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n.28972 del 28/05/2013, Luongo
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BONA SALVATORE nato a CHIVASSO il 01/08/1992 avverso la sentenza del 03/12/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che il motivo unico dedotto afferente all'identificazione dell'imputato appare generico in quanto riproduce profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito, con rilévi manifestamente infondati rispetto ad una motivazione, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha fornito una attenta disamina di tutti gli elementi di fatto che hanno permesso di pervenire ad un giudizio di responsabilità in termini di assoluta certezza; ritenuto che le questioni dedotte in merito alla valenza probatoria della ricognizione fotografica appaiono manifestamente infondate/ essendosi la Corte territoriale attenuta alla consolidata giurisprudenza di legittimità formatasi in tema di prova atipicaila cui affidabilità non deriva dal riconoscimento in sé, ma dalla credibilità della deposizione di chi, avendo esaminato la fotografia,si dica certo della sua identificazione (Sez. 6, n.28972 del 28/05/2013, Luongo,'Rv. 257393).

Dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 6 giugno 2025 Il Con A e estensore Il Preside