Cassation court dismisses appeal as inadmissible for challenging a non-appealable material correction order.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it targeted an order correcting a material error in a judgment, which is not subject to independent review. The appellant argued the correction order violated procedural rules by bypassing specific amendment procedures, yet the court held such orders are merely accessory to the main judgment. Consequently, the appeal was rejected de plano, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 586 cod. proc. pen.; The order correcting a material error in a judgment is accessory and cannot be independently appealed, as it serves only to integrate the primary decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE FAZIO COSIMO ANTONIO nato a BRINDISI il 29/10/1971 avverso la sentenza del 12/12/2024 del GIP TRIBUNALE di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; RG 7876/25 OSSERVA Visti gli atti e il provvedimento; Esaminati i motivi di ricorso; Considerato che il ricorso è inammissibile in quanto proposto avverso provvedimento non impugnabile; invero, per consolidata giurisprudenza di legittimità non può essere oggetto di autonoma impugnazione l'ordinanza di correzione di un errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza, in applicazione del principio generale contenuto nell'art. 586 cod. proc. pen., posto che il primo provvedimento ha funzione accessoria e meramente ti 11 integrativa rispetto al secondo (ex multis, Sez. 6, n. 2323 del 15/10/2014, dep. 2015, R., Rv. 261868), avendo il ricorrente censurato dEll'ordinanza attraverso cui il GUP del Tribunale di Catanzaro procedeva de plano alla (aok.) correzione dell'errore materiale del dispositivo della sentenza n. 286/2024, in quanto adottata senza fare ricorso alla procedura di cui all'art. 127 cod. proc. pen. attraverso l'ampliamento della confisca;
Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 giugno 2025 Il Con re estensore Il Pre