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Ordinanza — n. 25241/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for generic recidivism argument; merits review barred at this stage.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25241/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Monica Corda's appeal inadmissible, ordering her to pay procedural costs and a fine. The sole ground of appeal regarding recidivism was deemed too generic because the lower court had already thoroughly evaluated numerous prior criminal records to assess her danger level. Consequently, the court ruled that any disagreement on the merit of the recidivism assessment cannot be raised in a legality proceeding.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: A generic argument on recidivism without specific factual contestation is inadmissible in cassation, as the court cannot substitute its own merit assessment for that of the lower tribunal.

Parole chiave

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recidivism assessment legality proceeding generic argument merit review barred procedural inadmissibility sanzioni pecuniarie modalità di calcolo dell'ammenda indennizzo pecuniario

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Art. 364 c.p.p.
art. 616 c.p
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CORDA MONICA nato a LIVORNO il 06/07/1977 avverso la sentenza del 15/10/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; RG. 7764/25 Ritenuto che l'unico motivo sulla recidiva è generico essendo stati valutati i numerosi precedenti penali anche specifici a fondamento del giudizio di maggiore pericolosità in rapporto al reato commesso, tenuto conto della loro epoca e della rilevata gravità dei fatti e maggiore propensione a delinquere dimostrata in concreto dall'imputata, risolvendosi nella sollecitazione di un diverso apprezzamento di merito non consentito in sede di legittimità; ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna della ricorrente Corda Monica al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammend