Cassation appeal dismissed as inadmissible because preliminary ruling lacks appealability and jurisdictional objection was not properly raised.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano, ruling that the preliminary ruling was not subject to immediate cassation review. The appellant challenged a preliminary ruling that dismissed a territorial jurisdiction objection without explicit reasoning. The court held that such rulings are not appealable at this stage, as they do not lack jurisdiction or halt proceedings, allowing the objection to be raised later via appeal to the final judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 586 cod. proc. pen.; Art. 587 cod. proc. pen.: A preliminary ruling dismissing a territorial jurisdiction objection without explicit reasoning is not appealable to the Court of Cassation, as it does not lack jurisdiction or cause a procedural standstill, and the objection may be raised in the appeal to the final judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BENEDETTI ROMEO nato a MONTE GIBERTO il 14/12/1956 avverso il decreto del 27/01/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; RG 7697/25 - Benedetti OSSERVA Visti gli atti e il provvedimento; Esaminati i motivi di ricorso; Considerato che il ricorso è inammissibile in quanto proposto avverso provvedimento non impugnabile; invero, per consolidata giurisprudenza di legittimità, «in caso di eccezione di incompetenza per territorio formulata dalla difesa dinanzi al giudice dell'udienza preliminare, non è abnorme il decreto che dispone il giudizio emesso da quest'ultimo senza motivare in ordine al rigetto di tale eccezione, posto che il provvedimento non è reso in difetto di potere, né determina una stasi del procedimento, sicché è inammissibile il ricorso per cassazione proposto nei suoi confronti, potendolosi impugnare eventualmente in via differita, in uno alla sentenza, ai sensi dell'art. 586 cod. proc. pen..» (ex multis, Sez. 2, Ordinanza n. 25278 del 23/02/2023, Rv. 284863).
Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 giugno 2025 Il Cosiiere estensore Il Presid