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Ordinanza — n. 25235/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of distinct criminal design for continued offense.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25235/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to apply the rule of continued offense under Article 81 of the Penal Code regarding resistance to a public official. The court rejected this, noting the appeal merely repeated the appellate judgment and failed to demonstrate a distinct criminal design, which is required for continued offenses.

Regesto Legislator

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Art. 81, second comma, cod. pen.; The rule of continued offense requires identity of criminal design, which is absent when acts stem from different intents or lack a unified plan.

Parole chiave

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continued offense criminal design resistance public official inadmissible appeal distinct intent ammende per infrazione procedurale sanzioni pecuniarie ripetibili dell'avvocato

Disposizioni normative citate

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Art. 81, second comma, cod. pen.
e 73, quinto comma, DPR 309/1990) • Esaminato l'unico motivo di ricorso, che censura l'omessa applicazione della continuazione ex art. 81, secondo comma, cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAJRI ABDELKARIM (CUI 028DP9Y) nato il 28/09/1982 avverso la sentenza del 10/02/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; RG 7650/25 - SAARI Abdelkarim OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati di cui agli artt.337 cod. pen. e 73, quinto comma, DPR 309/1990) • Esaminato l'unico motivo di ricorso, che censura l'omessa applicazione della continuazione ex art. 81, secondo comma, cod. pen. al reato di resistenza a pubblico ufficiale;

Considerato che il motivo di ricorso, oltre a essere meramente riproduttivo dell'atto di appello, non risulta idoneo a disarticolare la motivazione della Corte d'appello, che correttamente ha ritenuto di escludere la continuazione sulla base dell'inesistenza, nel caso concreto, della medesimezza del disegno criminoso (cfr. p. 6 del provvedimento impugnato); Ritenuto che il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 0