Italian Court dismisses appeals against conviction for threats and insult, ruling on admissibility and evidence evaluation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by the Ingrassia and Libertò families inadmissible, ordering them to pay legal costs. The appellants challenged the lower court's assessment of their threats and the conviction for insult under Article 341-bis of the Penal Code. The court rejected these arguments as generic, reiterating that offensive expressions need not be heard by the public official to constitute the crime and that factual evaluation belongs exclusively to the appellate court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 341-bis c.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals challenging the assessment of threats or the constitution of the insult crime are inadmissible if the lower court provided adequate motivation, as factual evaluation and evidence appraisal remain within the exclusive competence of the appellate jurisdiction.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: INGRASSIA ROBERTO nato a PALERMO il 17/11/1987 DI LIBERTO MARIA CONCETTA nato a PALERMO il 03/12/1970 avverso la sentenza del 12/11/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO;Ritenuto, in merito alla valutazione della versione difensiva dell'insussistenza dell'idoneità delle minacce ad ostacolare l'atto di ufficio, che la Corte di appello di Palermo ha fornito adeguata motivazione coerente al comportamento minaccioso tenuto dai due imputati, mentre i rilievi dei ricorrenti appaiono del tutto generici e reiterativi dei motivi di appello già vagliati e disattesi con motivazione completa ed esaustiva; ritenuto che è manifestamente infondata anche la questione dedotta con riguardo al reato di cui all'art. 341-bis c.p., atteso che per integrare il reato di oltraggio non è richiesto che le espressioni offensive rivolte al pubblico ufficiale devono essere udite dai presenti (Sez. 6, n. 15440 del 17/03/2016, Rv. 266546). ritenuto che le deduzioni sviluppate nei motivi di ricorso, concernendo la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché fondate', su condivisibili massime di esperienza e convergente con quellikdel Tribunale; ritenuto che anche i residui motivi relativi al trattamento sanzionatorio e alla recidiva sono tutti manifestamente infondati, oltre che riproduttivi di censure inammissibili in questa sede perché rivolti a sollecitare una diversa valutazione delle risultanze istruttorie non consentita in sede di legittimità; ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità dei ricorsi dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 6 giugno 2025 Il Consi liere estensore Il Presidente