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Ordinanza — n. 25233/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for genericity regarding criminal conduct and non-punishment cause.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25233/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible due to the generic nature of the criticisms against the lower courts' factual findings and legal reasoning. The appellant argued against the conviction and the denial of the non-punishment cause under Article 131-bis of the Penal Code, but failed to provide specific factual rebuttal. Consequently, the court upheld the first-instance judgment and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis c.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and fail to specifically refute the detailed factual reconstruction and legal reasoning of the lower courts.

Parole chiave

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generic appeal grounds non-punishment cause Article 131-bis Penal Code inadmissible appeal procedural costs order recupero dei costi accollo delle spese procedurali motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis c.p.
Art. 616 c.p.p.
Da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
art. 131-bis c.p
art. 616 c.p
Da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOTTARO ANGELO nato a GELA il 29/10/1970 avverso la sentenza del 17/12/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO;Ritenuto che il primo motivo è affetto da genericità rispetto alla puntuale e dettagliata ricostruzione dei fatti, operata dal giudice di primo grzio e confermata in appello, in merito all'accertamento delle condotte di reatoende evidente la infondatezza della critica alla motivazione della Corte di appello di Palermo, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito alla sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del reato; ritenuto che analoga genericità caratterizza le censure articolate nel secondo motivo in tema di diniego della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis c.p. a fronte del grado elevato di colpevolezza ravvisato nel caso di specie;

Da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così