Italian Court dismisses appeal as generic and repetitive, rejecting alternative reading of evidence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals by Giambalvo Rosa and Atria Salvatore inadmissible, ruling them generic and repetitive of previously evaluated grounds. The court rejected the request for an alternative reading of evidence, noting the lower court's decision was logically sound and adequately motivated regarding the credibility of the offended party. Consequently, the appellants were condemned to pay procedural costs and a fine of 3,000 euros.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: Appeals that are generic, repetitive, or seek an alternative reading of evidence without logical defects are inadmissible in proceedings of legality.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GIAMBALVO ROSA nato a SANTA MARGHERITA DI BELICE il 09/02/1964 ATRIA SALVATORE nato a PALERMO il 13/08/1993 avverso la sentenza del 15/01/2025 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO;Ritenuto che i motivi di ricorso dedotti da Giambalvo Rosa e Atria Salvatore sono generici e riproduttivi delle stesse censure già adeguatamente valutate, sollecitando una lettura alternativa delle risultanze probatorie non consentita in sede di legittimità, in difetto di vizi logici evidenti, concernendo la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, rispetto ad una sentenza che ha fornito congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, convergente con quella del Tribunale, dando conto delle ragioni per le quali ha ravvisato l'attendibilità della persona offesa; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 6 giugno 2025 Il Consi re estensore Il Presidente