Cassation court dismisses appeal as generic and contradicts lower court's detailed factual findings on collective prison crimes.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Beninati Giuseppe inadmissible under Article 616 of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued that the lower court failed to properly assess his responsibility for collective crimes committed within the prison. The court rejected this, stating the appeal was generic and merely repeated arguments already dismissed by the appellate court, which had thoroughly examined the facts. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 110 c.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is generic and merely reproduces arguments already adequately examined and rejected by the court of first instance, lacking new elements to justify a re-examination of the case.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BENINATI GIUSEPPE FELICE nato a ERICE il 01/05/1997 avverso la sentenza del 11/04/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; RG. 7611/25 Ritenuto che il motivo unico dedotto afferente al concorso ex art. 110 c.p. dell'imputato nelle condotte di reato "collettive" poste in essere all'interno del penitenziario ove era detenuto, appare generico in quanto riproduce profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito, con rilvi manifestamente infondati rispetto ad una motivazione, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha fornito una attenta disamina di tutti gli elementi di fatto che hanno permesso di pervenire ad un giudizio di responsabilità in termini di assoluta certezza;
Dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna della ricorrente Beninati Giuseppe al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 6 giugno 2025 Il Con " ( iere estensore 3 Il Presidente