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Ordinanza — n. 25228/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as generic, upholding lower court's resistance to public official conviction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25228/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the appeal inadmissible due to absolute genericity regarding the lower court's reasoning. The appellant argued against the conviction for resistance to a public official, but the appellate court had already provided a coherent factual assessment based on the trial record. Consequently, the court rejected the appeal and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds raised are absolutely generic and do not address the specific reasoning of the lower court, which must have already provided a coherent motivation based on the evidence.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds resistance to public official procedural costs Cassation review ammende per infrazione procedurale addebito di tasse condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Art. 360 c.p.p.
art. 616 c.p
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI FIORE PAOLO nato a PALERMO il 14/05/1976 avverso la sentenza del 10/12/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; RG. 7610/25 Ritenuto che il motivo unico dedotto dal ricorrente è affetto da genericità assoluta rispetto alla motivazione della Corte di appello di Palermo, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di resistenza a pubblico ufficiale ascritto all'imputato sulla base di una valutazione coerente alle risultanze istruttorie; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 6 giugno 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente