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Ordinanza — n. 25227/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to generic grounds and failure to raise excessive penalty claim on appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25227/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a conviction for the crime of provoking terrorism and alleged non-applicability of the exemption for minor offenses, but the court found these arguments generic and unsupported by the record. Furthermore, the claim regarding excessive sentencing was rejected because it was not raised during the appellate proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 341-bis cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.; Art. 360, para. 1, lett. a and b, c.p.c.: The appeal is inadmissible if grounds are generic, repetitive of prior rulings, or if the excessive penalty claim was not raised in the appeal.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds excessive penalty failure to raise procedural costs espressioni sconvenienti atto che arreca pregiudizio ingiuria

Disposizioni normative citate

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Art. 341-bis cod. pen.
7605/25 OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (conferma della condanna per il reato di cui all'art. 341-bis cod.
Art. 131-bis cod. pen.
Ritenuto che il secondo motivo, con cui si contesta l'omessa applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.
Art. 360, para. 1, lett. a and b, c.p.c.
art. 341-bis cod. pen
7605/25 OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (conferma della condanna per il reato di cui all'art. 341-bis cod.
art. 131-bis cod. pen
Ritenuto che il secondo motivo, con cui si contesta l'omessa applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMBROGIO IVAN nato a PALERMO il 06/09/1998 avverso la sentenza del 17/01/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; n. 7605/25 OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (conferma della condanna per il reato di cui all'art. 341-bis cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo dedotto nel ricorso, con cui si contestano vizi di violazione di legge e di motivazione in ordine alla configurabilità del contestato delitto, è generico e riproduttivo di profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dal giudice di merito, che ha - con motivazione logica ed esaustiva - correttamente ritenuto integrati tutti gli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 341-bis cod. pen. (cfr. pagg. 1-2 dei motivi della decisione);

Ritenuto che il secondo motivo, con cui si contesta l'omessa applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è generico nonché manifestamente infondato, dal momento che il giudice di merito ha puntualmente esposto i criteri adottati al fine di escludere il giudizio di tenuità dell'offesa (in particolare, le complessive modalità della condotta); Ritenuto, infine, che il motivo con cui si censura l'eccessività della pena inflitta non è ammissibile dal momento che la relativa censura non era stata dedotta con i motivi di appello;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci