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Ordinanza — n. 25224/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as lower court's fact-finding and sentencing evaluations fall within its exclusive jurisdiction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25224/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the lower court's assessment of facts and evidence lies exclusively within its jurisdiction. The appellant argued for alternative interpretations of testimony and lenient sentencing, but the court found these arguments generic and lacking in specific proof of evidentiary distortion. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine totaling 3,000 euros.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 393-bis cod. pen.; Art. 20-bis c.p.: Appeals challenging the factual reconstruction, evaluation of material evidence, or the application of substitute penalties are inadmissible when they merely reiterate generic criticisms without alleging specific logical flaws or actual distortion of the trial record.

Parole chiave

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inadmissible appeal exclusive jurisdiction factual evaluation substitute penalties evidentiary distortion pericolo di reiterazione sostituzione dei motivi criminalità persistente

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Art. 393-bis cod. pen.
CL i ritenutd1herito alla questione della causa di giustificazione di cui all'art. 393-bis cod.
Art. 20-bis c.p.
art. 393-bis cod. pen
CL i ritenutd1herito alla questione della causa di giustificazione di cui all'art. 393-bis cod.
art. 20-bis c.p
art. 616 c.p
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IANNELLO ALESSANDRO nato a CALTANISSETTA il 31/01/1976 avverso la sentenza del 23/09/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; RG. 7521/25 Ritenuto che le deduzioni sviluppate nel ricorso, concernendo la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del matériale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello di Caltanissetta, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale;

CL i ritenutd1herito alla questione della causa di giustificazione di cui all'art. 393-bis cod. pen., la Co te di merito ha messo in luce la manifesta infondatezza dell'assunto difensivo, mentre il dedotto travisamento della prova si risolve in una rilettura alternativa di una testimonianza che non contraddice affatto quanto sostenuto nella sentenza; ritenuto che il motivo dedotto in merito al trattamento sanzionatorio ed alle ragioni della mancata applicazione della pena sostitutiva richiesta ex art. 20-bis c.p. è ugualmente generico rispetto al motivato giudizio negativo sulle prospettive di emendabilità del condannato attraverso le pene sostitutive per il ravvisato pericolo di recidiva desunto dai precedenti e dalle modalità dei fatti, di conseguenza si tratta di valutazioni che non possono dirsi affette da evidenti vizi logici e quindi non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità; ritenuto che la memoria difensiva dell'avv.

Davide Carlo Schillaci, reitera le stesse generiche censure con riguardo sia al diniego delle invocate pene sostitutive, e sia rispetto all'accertamento della responsabiltà, perché investono la valutazione delle prove senza la denuncia di effettivi travisamenti del loro contenuto e perché mirano a sollecitare un diverso apprezzamento sulla nneritevolezza delle pene sostitutive; ritenuto che dall'inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 6 giugno 2025 Il Co re estenso