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Ordinanza — n. 25220/2025 — snpen Generato dall'IA

Court dismisses appeal on insult charges, ruling offensive expressions need not be simultaneous with official act.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25220/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Antonino Corona inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Corona argued that his offensive expressions constituted an insult, but the court found the claim manifestly unfounded because the temporal proximity between the expressions and the official act was not contested in the lower court. The decision rests on the principle that offensive remarks need not occur simultaneously with the official act if they arise from the same context, and since this specific temporal profile was not raised as a distinct ground in the appeal, the appeal fails.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 595 c.p.; The court held that for an insult against a public official, offensive expressions do not need to be simultaneous with the official act, provided they stem from the same context, and an appeal lacking a specific ground regarding this temporal element is inadmissible.

Parole chiave

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insult against public official temporal proximity requirement manifestly unfounded appeal procedural inadmissibility criminal procedure code reati contro i doveri d'ufficio e professionali oltraggio alla corte ingiuria

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Art. 595 c.p.
art. 616 c.p
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CORONA ANTONINO nato a SANTA FLAVIA il 30/12/1973 avverso la sentenza del 03/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che il motivo unico dedotto dal ricorrente è manifestamente infondato considerato che per integrare il reato di oltraggio non è richiesto che le espressioni offensive rivolte al pubblico ufficiale siano contemporanee al compimento dell'atto di ufficio, essendo sufficiente che trovino causa nel suo compimento purchè avvenute in un medesimo contesto, e tale profilo temporale che investe la ricostruzione del fatto non era stato neppure dedotto in appello con uno specifico motivo; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 6 giugno 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente