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Ordinanza — n. 25217/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for generic arguments on passive resistance and insult to public officials.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25217/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Giuseppe Piperis's appeal inadmissible due to the generic nature of his arguments regarding passive resistance and the presence of others. The appellant argued that the lower court failed to properly evaluate these facts, but the court noted that the appellate court had already adequately addressed them. Consequently, the court ruled that the appeal lacked merit and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: Appeals must be specific and not merely repeat facts already evaluated; generic arguments regarding the potential impact of offensive expressions on public officials do not constitute a valid ground for inadmissibility if the lower court's reasoning is congruent.

Parole chiave

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generic appeal arguments passive resistance insult public official inadmissible appeal procedural costs reati contro la pubblica autorità reati contro i doveri d'ufficio e professionali atto che arreca pregiudizio

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
275882); rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
Art. 360 c.p.p.
art. 616 c.p
275882); rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 15440 del 17/03/2016
Sez. U, Ordinanza n.5466 del 28/01/2004
Sez. 6, n.9430 del 20/02/2019
226716 Sez. 6, n.9430 del 20/02/2019, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIPERIS GIUSEPPE nato a BARI il 07/09/1982 avverso la sentenza del 25/06/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che i motivi dedotta' dal ricorrente sono generici perché ripropongono le stesse questioni di fatto già adeguatamente valutate nel giudizio di merito sia con riferimento all'asserita resistenza passiva e sia con riferimento alla presenza di altre persone; ritenuto che il motivo è anche manifestamente infondato considerato che per integrare il reato di oltraggio non è richiesto che le espressioni offensive rivolte al pubblico ufficiale devono essere udite dai presenti: basta che possano esserlo perché già questa potenzialità è un aggravio psicologico che può compromettere la sua prestazione, disturbandolo mentre compie un atto del suo ufficio, facendogli avvertire condizioni avverse, per lui e per la pubblica amministrazione di cui fa parte, ulteriori rispetto a quelle ordinarie (Sez. 6, n. 15440 del 17/03/2016, Rv. 266546); ritenuto che a le deduzioni sviluppate nell'ultimo motivo di ricorso in merito al diniego delle circostanze attenuanti generiche sono affette da genericità perché,- la Corte di appello, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato anche su tale punto; rilevato che nulla è dovuto in relazione alla memoria difensiva ed allegata nota spese depositata dalla parte civile costituita, Mongelli Rosa, tenuto conto della superfluità e genericità dei rilievi dedotti, del tutto ininfluenti nel merito della decisione (vedi Sez.

U, Ordinanza n.5466 del 28/01/2004; Rv. 226716 Sez. 6, n.9430 del 20/02/2019, Rv. 275882); rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 6 giugno 2025 Il Cons gliere estensore Il P