Italian Supreme Court dismisses appeal for reiterating appellate arguments and requesting inadmissible evidence re-evaluation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant merely reiterated arguments already rejected by the Court of Appeal. The appellant argued that the lower court failed to address specific defenses regarding drug possession versus trafficking and lacked evidence of trafficking intent. The court ruled that such arguments constitute a non-specific repetition of appellate grievances and an impermissible request for the appellate court to re-evaluate evidence, which is exclusively the domain of the trial judges.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 125, 546 c.p.p.; Art. 131-bis c.p.; Art. 133 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if it consists of a pedissequo repetition of appellate arguments already rejected by the court of first instance, as this fails to perform the critical function required of a cassation petition.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Ndiaye Samba, nato in Senegal il 18/11/1966, avverso la sentenza del 06/02/2024 della Corte d'appello di Firenze visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Alberto Galanti
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Firenze confermava la sentenza del Tribunale di Siena del 13/05/2020, che aveva condannato Ndiaye Sambain ordine al delitto di cui all’articolo 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, alla pena di mesi 6 di reclusione ed euro 1.000,00 di multa.
2. Avverso tale sentenza l’imputato ha presentato ricorso per cassazione. 2.1. Con un primo motivo lamenta violazione degli artt. 125, 546 c.p.p., 111 Cost. e vizio della motivazione laddove la Corte di appello non ha motivato su circostanze dedotte con l’atto di appello, quale la presenza dell’imputato in Poggibonsi (ivi si trova l’unica macelleria tradizionale islamica), nonchè alle osservazioni difensive circa le modalità di occultamento dello stupefacente e l’assenza di strumenti destinati allo spaccio (quali bilancini, ecc.), che deponevano per il consumo personale e non per la destinazione alla cessione. 2.2.
Con un secondo motivo, lamenta violazione dell’articolo 73, comma 5, c.p.p., in riferimento alla mancanza di prova dell’elemento oggettivo del reato della destinazione allo spaccio della sostanza. 2.3. Con un terzo motivo lamenta violazione dell’articolo 73, comma 5, c.p.p., in riferimento alla mancanza di prova dell’elemento soggettivo del reato della finalità di spaccio della sostanza. 2.4. con un quarto motivo lamenta violazione dell’articolo 131-bis c.p..
3. Il ricorso è inammissibile. Tutti i motivi costituiscono infatti pedissequa reiterazione di motivi di appello, motivatamente disattesi alla Corte territoriale, la quale ha per un verso evidenziato il quantitativo non esiguo dello stupefacente (oltre 30 grammi di hashish), le modalità di suddivisione (in 4 stecche), le modalità di occultamento (all’interno degli slip), in uno con la condotta dell’imputato, quale descritta dagli operanti, consentivano pacificamente di inferire la destinazione allo spaccio della droga sequestrata. Gli stessi motivi, inoltre, unitariamente considerati, secondo i giudici del merito non consentivano di applicare la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto.
Tale motivazione risulta fare buon governo dei principi stabiliti da questa Corte, la quale ritiene addirittura che la motivazione possa risultare implicitamente dall'argomentazione con la quale il giudice d'appello abbia considerato gli indici di gravità oggettiva del reato e il grado di colpevolezza dell'imputato, alla stregua dell'art. 133 cod. pen., per stabilire la congruità del trattamento sanzionatorio irrogato dal giudice di primo grado (Sez. 5, n. 15658 del 14/12/2018, dep. 2019, Epidendio, Rv. 275635 - 02). In conclusione, deve ribadirsi che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 19411 del 12/3/2019, Furlan, non massimata e Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv 269217).
4. I primi tre motivi, inoltre, sono meramente rivalutativi del materiale probatorio, sollecitando a questa Corte una inammissibile rivalutazione del fatto. Ed infatti, il giudice di legittimità non può rivalutare le fonti di prova, in quanto tale attività è rimessa esclusivamente alla competenza dei giudici di merito. Pertanto, il ricorso per cassazione è inammissibile quando si fonda su motivi che postulano una non consentita rivalutazione delle prove testimoniali, in quanto ciò esula dalle attribuzioni del giudice di legittimità, il quale deve limitarsi a verificare la correttezza giuridica e la logicità della motivazione adottata dai giudici di merito (Sez. 6, n. 43139 del 19/09/2019, Sessa, n.m.).
5. Non può quindi che concludersi nel senso dell’inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese process