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Ordinanza — n. 25124/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for hiding accounting documents due to generic and unsubstantiated legal arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25124/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ruling that the defendant's arguments regarding the crime of hiding accounting documents were too generic and lacked specific factual support. The lower court had already established that the invoices existed but were concealed, making the defendant's claim of non-existence merely assertive. Consequently, the court rejected the appeal as it failed to meet the threshold for admissibility under criminal procedure law.

Regesto Legislator

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Art. 10 d.lgs. 74/2000; Art. 616 c.p.p.: The appeal is inadmissible when the defendant's complaint regarding the crime of hiding accounting documents is generic and assertive rather than substantiated by specific facts, as the crime of concrete danger is already established by the temporary unavailability of documents through material concealment.

Parole chiave

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crime of hiding accounting documents inadmissible appeal concrete danger offense generic legal argument criminal procedure admissibility reticenza dolosa dei difetti omissione della contabilità difesa contro le pratiche commerciali illecite

Disposizioni normative citate

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Art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’appello di Napoli, in riforma della sentenza del Tribunale di Benevento del 15/12/2020, rideterminava la pena inflitta a Di Lillo Domenico per il delitto di cui all’art. 10 d.
Art. 616 cod. proc. pen.
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 46049 del 28/03/2018
sul punto Sez. 3, n. 46049 del 28/03/2018, Carestia, Rv.
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Di Lillo Domenico, nato a Marcianise il 07/06/1967, avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli in data 21/06/2024 visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Alberto Galanti

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’appello di Napoli, in riforma della sentenza del Tribunale di Benevento del 15/12/2020, rideterminava la pena inflitta a Di Lillo Domenico per il delitto di cui all’art. 10 d. lgs. 74/2000 in anni 1 e mesi 6 di reclusione, dichiarando il delitto di cui all’articolo 8 del medesimo decreto estinto per intervenuta prescrizione.

2. Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al ritenuto reato di occultamento delle scritture contabili, desunto unicamente dal rinvenimento presso l’utilizzatore di alcune fatture asseritamente emesse dall’imputato.

3. Il ricorso è inammissibile. La censura relativa alla insussistenza della condotta di distruzione ovvero occultamento in presenza della mera mancata esibizione della documentazione contabile, è totalmente generica ed assertiva, non essendo la doglianza articolata in alcun modo che non sia meramente contestativo (laddove la sentenza impugnata chiarisce che le fatture, relative a un lungo arco temporale, esistevano ma erano state quantomeno occultate). Essa è quindi inammissibile. La deduzione difensiva secondo cui occorrerebbe accertare la «concreta offensività» della condotta di occultamento è poi manifestamente infondata, posto che, pacificamente, il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili di cui all'art. 10 del d.lgs. n. 74 del 2000 costituisce un reato di pericolo concreto, che è integrato, nel caso della distruzione, dall'eliminazione della documentazione o dalla sua alterazione con cancellature o abrasioni, e, nel caso dell'occultamento, dalla temporanea o definitiva indisponibilità dei documenti, realizzata mediante il loro materiale nascondimento (v. sul punto Sez. 3, n. 46049 del 28/03/2018, Carestia, Rv. 274697-02).

4. Non può quindi che concludersi nel senso dell’inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore