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Ordinanza — n. 25093/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for lack of motivation regarding weapon possession evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25093/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued the lower court lacked motivation for finding proof of weapon possession, claiming the evidence was merely incidental to the crime scene. The court rejected this as a non-consented reinterpretation of testimony and a repetition of arguments already adequately examined by the appellate judge.

Regesto Legislator

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Art. 4 I. n. 110 del 1975; Art. 360 c.p.p.: An appeal based on a lack of motivation is inadmissible if the lower court has already clarified the factual basis for the conviction and the appellant merely requests a non-consented reinterpretation of the evidence.

Parole chiave

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lack of motivation appeal weapon possession contravention inadmissible appeal reiteration of arguments court costs and fine reiterazione di reati penali guida recidiva in stato di ebbrezza assassinio qualificato

Disposizioni normative citate

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Art. 4 I. n. 110 del 1975
Rilevato che Alin Florin Proca ricorre avverso la sentenza in preambolo, con la quale la Corte di appello di Messina ha confermato la sua condanna per la contravvenzione di cui all'art. 4 I.
Art. 360 c.p.p.
Corte cost. n. 186 del 2000

Giurisprudenza citata

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Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PROCA ALIN FLORIN nato il 08/04/1981 avverso la sentenza del 05/03/2025 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Alin Florin Proca ricorre avverso la sentenza in preambolo, con la quale la Corte di appello di Messina ha confermato la sua condanna per la contravvenzione di cui all'art. 4 I. n. 110 del 1975 e deduce la mancanza di motivazione in punto di lamentata assenza di prova della condotta materiale di detenzione dell'arma, che si assume essere stata rinvenuta casualmente sul luogo dell'aggressione e, dunque, per un tempo tale da non poter integrare la fattispecie penale contestata; rilevato che il motivo è non consentito, perché reiterativo di analogo adeguatamente vagliato dal Giudice di appello e, comunque, manifestamente infondato; ritenuto, invero che la Corte territoriale - nel rispondere alla pedissequa censura di appello - ha chiarito (p.

3) che, secondo la narrazione delle persone offese, l'imputato si era recato presso la loro abitazione già munito del tubo di ferro; considerato che il ricorso non si confronta con le argomentazioni con le quali il Giudice di appello ha motivato la sicura disponibilità da parte del ricorrente dell'oggetto atto a offendere e invoca una non consentita rilettura delle risultanze probatorie, riproducendo nel ricorso stralci di deposizioni testimoniali; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso il 19 giugno 2025 Il Consigliere estensore Il Pfe