Cassation court dismisses appeal regarding inadmissibility of execution continuation due to counsel appointment error.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the Rome Court of Execution's ruling that the defense counsel appointed for the trial phase could not represent the client in the execution phase. The appellant argued the court erred in evaluating the special power of attorney, but the court found the general appointment insufficient without specific reference to execution proceedings. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the Fine Fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 656, comma 5, cod. proc. pen.; The appointment of defense counsel for the trial phase does not automatically extend to the execution phase unless explicitly specified, rendering a generic power of attorney ineffective for execution proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZHELYAZKOV KALIN nato il 13/01/1980 avverso l'ordinanza del 08/01/2025 del TRIBUNALE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che Kalin Zhelyazkov ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in preambolo, con la quale il Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile la sua istanza, intesa a ottenere l'applicazione dell'istituto della continuazione su reati separatamente giudicati in sede di cognizione poiché il difensore istante era primo di nomina specificamente riferita alla fase esecutiva e denuncia l'errata valutazione della documentazione in atti e della procura speciale regolarmente depositata per la fase esecutiva; ritenuto il motivo manifestamente infondato, poiché - come correttamente osservato dal Giudice dell'esecuzione - la nomina del difensore di fiducia effettuata per il giudizio di cognizione non è efficace per quello di esecuzione, salva la deroga di cui all'art. 656, comma 5, cod. proc. pen. e che tale principio vale anche ove in essa sia genericamente contemplata la eventuale fase successiva dell'esecuzione (Sez. 1, n. 23734 del 08/07/2020, cafarelli, Rv. 279443 - 01;
Sez. 3, n. 11934 del 28/09/2016, dep. 2017, Desiderio, Rv. 270350 - 01; Sez. 3, n. 9890 del 23/01/2003, Varavallo, Rv. 224828 - 01); rilevato che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 19 giugno 2025 Il Consigliere estensore fll Pre «den