Cassation court dismisses appeal regarding conditional sentence suspension revocation due to prior crime timing error.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's revocation of the conditional sentence suspension. The appellant argued that the timing of a prior crime was incorrectly assessed, but the court found this claim infounded because the relevant date for continuity is the finality of the first judgment, not the crime's commission. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 168, comma 1, n. 2 c.p.; Art. 163 c.p.; The date of the subsequent crime must be referred to the finality of the first judgment granting the benefit, not its consummation, when crimes are linked by continuity.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LANZA MICHAEL nato a CIVITAVECCHIA il 12/02/1988 avverso l'ordinanza del 25/02/2025 del TRIBUNALE di CIVITAVECCHIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che Michael Lanza ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in preambolo, con la quale il Tribunale di Civitavecchia, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha revocato nei suoi riguardi - ai sensi dell'art. 168, primo comma n. 2, cod. pen. - il beneficio della sospensione condizionale della pena di cui alle sentenze del Tribunale di Bolzano in data 28 ottobre 2015, irrevocabile il 12 gennaio 2016, del Tribunale di Civitavecchia in data 24 febbraio 2016, irrevocabile il 18 aprile 2018, infine del Tribunale di Grosseto in data 21 settembre 2017, irrevocabile il 17 ottobre 2017, avendo riportato nel quinquennio dall'irrevocabilità di dette sentenze una condanna per reato commesso anteriormente che, cumulata con la pena già inflitta, supera il limite di cui all'art. 163 cod. pen. rilevato che l'unico motivo di ricorso, con il quale denuncia l'errata valutazione della anteriorità del reato di tale ultima sentenza, stante il vincolo della continuazione che ha avvinto i reati di cui alle prime tre sentenze, è manifestamente infondato, alla stregua della motivazione - articolata e corretta in diritto - svolta dal Giudice dell'esecuzione; ricordato, invero, che secondo il consolidato orientamento di questa Corte, ai fini del disposto dell'art. 168, primo comma n. 2 cod. pen. l'anteriorità del delitto, successivamente giudicato, deve essere riferita alla data del passaggio in giudicato della sentenza relativa al primo reato e contenente la concessione del beneficio e non già alla data di consumazione di questo (Sez. 4, n. 28714 del 26/05/2021, Ouhabi Meher, Rv. 281739 - 01;
Sez. 1, Sentenza n. 137 del 25/01/1982, Bacis, Rv. 153293 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condannal ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa de