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Ordinanza — n. 25089/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for substitution of short custodial sentence due to procedural timing errors under Cartabia reform.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25089/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible because the request for sentence substitution was filed too late under the Cartabia reform transition rules. The applicant, Juri Tauman, argued violations of Articles 20-bis and 545-bis of the Criminal Procedure Code, claiming the lower court erred in rejecting his request. The court ruled that since the appeal was pending at the time of the reform's entry into force, the request must have been made during the appellate hearing, which did not occur.

Regesto Legislator

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Art. 20-bis cod. pen.; Art. 545-bis cod. proc. pen.: In cases of short custodial sentence substitution pending during the Cartabia reform transition, the appellate judge must rule on applicability only if requested by the accused during the appeal hearing.

Parole chiave

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Cartabia reform sentence substitution procedural inadmissibility appellate hearing timing transitional provisions custodial penalty cassation appeal notificazione viziata

Disposizioni normative citate

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Art. 20-bis cod. pen.
Art. 545-bis cod. proc. pen.
Art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
artt. 20-bis cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 4332 del 15/11/2024, dep. 2025, Sarritzu, Rv. 287624 - 02
150, il giudice di appello è tenuto a pronunciarsi sulla loro applicabilità solo ove l'imputato ne faccia richiesta, al più tardi, nel corso dell'udienza di discussione del gravame» (Sez. 5, n. 4332 del 15/11/2024, dep. 2025, Sarritzu, Rv. 287624 - 02).
Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TAUMAN JURI nato a RIMINI il 24/08/1974 avverso l'ordinanza del 23/01/2025 del GIP TRIBUNALE di LIVORNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che Juri Tauman ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in preambolo, con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Livorno, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile la sua istanza, intesa a ottenere la sostituzione della pena inflitta con la sentenza della Corte di appello del 7 novembre 2023 e, con un unico motivo, denuncia la violazione degli artt. 20-bis cod. pen. e 545-bis cod. proc. pen; ritenuto il motivo manifestamente infondato, poiché - come correttamente osservato dal Giudice dell'esecuzione - al momento dell'entrata in vigore della cd. riforma Cartabia il procedimento era pendente in grado di appello ed era dinanzi a quel Giudice che l'istanza doveva essere formulata; richiamato, sul punto, il principio espresso da questa Corte secondo cui «In tema di pene sostitutive delle pene detentive brevi, nelle more della disciplina transitoria di cui all'art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, il giudice di appello è tenuto a pronunciarsi sulla loro applicabilità solo ove l'imputato ne faccia richiesta, al più tardi, nel corso dell'udienza di discussione del gravame» (Sez. 5, n. 4332 del 15/11/2024, dep. 2025, Sarritzu, Rv. 287624 - 02). rilevato che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 19 giugno 2025 Il Consigliere estensore l