Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of demonstrative support for revocation of public utility work penalty.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the revocation of his public utility work sentence, arguing illogical reasoning regarding his children and work life. The court rejected these generic claims as unsupported by evidence, noting the lower court correctly found the interruption of work demonstrated a continued failure to comply with the authority's orders.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 66 I. n. 689 del 1981; The cassation appeal is inadmissible when the grounds cited are generic and lack the necessary demonstrative support required to challenge the factual basis for the revocation of a substitute penalty.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRILLI MICHELE nato a PIOMBINO il 19/05/1975 avverso l'ordinanza del 12/03/2025 del GIP TRIBUNALE di LIVORNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che Michele Grilli ricorre per cassazione avverso EJFo in preambolo, con la quale il Tribunale di Livorno, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha revocato nei suoi riguardi il lavoro di pubblica utilità; ritenuto che tutti i motivi di ricorso che possono essere trattati congiuntamente attesa la connessione logica delle questioni prospettate - sono reiterativi di analoghe censure adeguatamente vagliate dal Giudice di esecuzione, comunque, denunciano, asserite illogicità della motivazione non emergenti dal decreto impugnato; richiamato il tenore dell'art. 66 I. n. 689 del 1981 - secondo cui la violazione grave o reiterata degli obblighi o delle prescrizioni inerenti alla pena sostitutiva, ne determina la revoca e il ripristino della sola pena residua - e considerato che il Tribunale, provvedendo correttamente nel contraddittorio tra le parti, ha posto a fondamento della revoca della pena sostitutiva l'acclarata circostanza che il condannato ne aveva interrotto lo svolgimento, così mostrando di continuare a non rispettare i provvedimenti dell'Autorità; rilevato che le contrarie affermazioni, contenute nel ricorso, sono generiche e, segnatamente, quelle secondo le quali l'interruzione sarebbe stata determinata da non meglio precisate ragioni riguardanti i «figli e lavorative», sono state - con motivazione non manifestamente illogica - reputate prive del necessario supporto dimostrativo; rilevato che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 19 giugno 2025 Il Consigliere estensore I Presiden