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Ordinanza — n. 25085/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against sentencing for lack of specific reasoning on generic mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25085/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Nicola Carella inadmissible, upholding the lower court's sentencing decision. Carella argued that the appellate court failed to sufficiently justify the denial of generic mitigating circumstances and the excessive nature of the punishment. The court rejected these claims, ruling that the first-instance judgment provided adequate reasoning based on statutory criteria and that the sentence was set at the statutory minimum.

Regesto Legislator

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Art. 133 cod. pen.; The appellate court's determination of the penalty measure is discretionary and insulated from cassation review provided the reasoning is arguable, not arbitrary, and sufficiently illustrated regarding the intensity of the intent and the gravity of the moral disturbance caused.

Parole chiave

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sentencing discretion generic mitigating circumstances appellate review limits penal code criteria inadmissible appeal arbitrary reasoning statutory minimum

Disposizioni normative citate

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Art. 133 cod. pen.
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro
Cass. Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, S.
Cass. Sez. 2, n. 12749 del 19/3/2008, Gasparri
269196; Cass. Sez. 2, n. 12749 del 19/3/2008, Gasparri, Rv.
Cass. Sez. 5, n. 5582 del 30/9/2013, Ferrario
Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo
Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli
245931-01; Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli, Rv.
Corte cost. n. 186 del 2000

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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARELLA NICOLA nato a BARI il 13/12/1977 avverso la sentenza del 16/09/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che Nicola Carella ricorre avverso la sentenza in preambolo con la quale la Corte di appello di Bari ha confermato la dosimetria della pena inflitta nei suoi riguardi e deduce, con un unico, articolato, motivo vizio di motivazione in punto di eccessività del trattamento sanzionatorio, anche con riferimento al negato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; ritenuto le censure manifestamente infondate, trattandosi di motivi riproduttivi di doglianze già adeguatamente valutate dalla Corte territoriale e, comunque, aspecifici; considerato che sfugge a censura il ragionamento svolto dalla Corte territoriale per la determinazione del trattamento sanzionatorio poiché la generica doglianza sul punto oblitera il principio, secondo cui, in tema di determinazione della misura della pena, il giudice del merito esercita la discrezionalità che al riguardo la legge gli conferisce, attraverso l'enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen. (Cass.

Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243; Cass. Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Cass. Sez. 2, n. 12749 del 19/3/2008, Gasparri, Rv. 239754) e che una valutazione siffatta è insindacabile in sede di legittimità, purché sia argomentata e non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Cass. Sez. 5, n. 5582 del 30/9/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142), fermo restando che nel caso di specie la pena è stata parametrata nel minimo edittale; rilevato, inoltre, che con riferimento al motivo riguardante le circostante attenuati generiche le sentenze di merito hanno esaurientemente motivato in ordine agli indici giustificativi favorevoli, e tali argomentazioni costituiscono la ragione, e segnano al tempo stesso il limite, di siffatto riconoscimento, in una materia (il giudizio di comparazione tra circostanze) che involge l'esercizio di valutazioni discrezionali tipicamente di merito, che, per pacifico indirizzo (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931-01; Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli, Rv. 270450-01), sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette, come nella specie, da sufficiente complessiva illustrazione che ha valorizzato la particolare intensità del dolo e la gravità del turbamento della libertà morale della persona offesa; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 19 giugno 2025 Il Consiglie