Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specificity and repetition of already evaluated grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Michelina Daprile inadmissible, ordering her to pay court costs and a fine. The appellant challenged a second-instance conviction for drug possession and weapon trafficking, arguing the lower court failed to address specific defenses regarding her role and sentencing proportionality. The court rejected these claims because the appeal lacked the required specificity to define new issues and merely repeated arguments already thoroughly evaluated by the appellate court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: An appeal must specify the grounds of fact and law; generic complaints regarding omitted reasoning or repetitive sentencing arguments are inadmissible as they do not allow the identification of unresolved questions for the supreme court's review.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DAPRILE MICHELINA nato a CERIGNOLA il 02/05/1943 avverso la sentenza del 08/10/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Michelina DoZprile ricorre avverso la sentenza in preambolo con «* - la quale la Corte di appello di Bari ha confermato la sua condanna per i reati di detenzione di sostanza stupefacente (qualificato il fatto come di lieve entità), detenzione e ricettazione di arma clandestina in concorso con il figlio Mario Mancino e denuncia due motivi; ritenuto inammissibile il primo motivo di ricorso, con il quale si lamenta la mancata indicazione dell'esposizione dei motivi di fatto e di diritto sulla base dei quali è stata fondata l'affermazione di responsabilità, nonché il mancato confronto con specifiche censure contenute nell'appello, stigmatizzando l'omessa considerazione della ipotesi di connivenza non punibile, essendo la ricorrente madre del coimputato, reale possessore dello stupefacente e dell'arma; rilevato che si tratta di motivo non consentito per la sua a-specificità, poiché la censura di omessa valutazione da parte del giudice dell'appello dei motivi articolati con l'atto di gravame onera il ricorrente della necessità di specificare il contenuto dell'impugnazione e la decisività del motivo negletto al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono non risolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l'atto di ricorso contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018, dep. 2019, C.
Rv. 275853); ciò che il ricorrente non ha fatto; ritenuto che il motivo è, in ogni caso, manifestamente infondato alla stregua della analitica motivazione (p.
7) sull'ascrivibilità alla donna sia del possesso dello stupefacente, sia dell'arma, siccome rinvenienti anche dalle sue dichiarazioni confessorie, utilizzabili per la scelta del rito premiale; ritenuto il secondo motivo, in punto di dosimetria della pena, non consentito siccome riproduttivo di doglianze già adeguatamente valutate dalla Corte territoriale e, comunque, aspecifico; considerato che, infatti, sfugge a censura il ragionamento svolto dalla Corte territoriale per la determinazione del trattamento sanzionatorio - che ha valorizzato, ai fini della congruità dello stesso la personalità negativa del ricorrente quale emerge dalla precedente condanna e l'avvenuto riconoscimento delle circostanze attenuati generiche con giudizio di prevalenza - poiché la generica doglianza sul punto oblitera il principio, secondo cui, in tema di determinazione della misura della pena, il giudice del merito esercita la discrezionalità che al riguardo la legge gli conferisce, attraverso l'enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen. (Cass.
Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv.271243; Cass. Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Cass. Sez. 2, n. 12749 del 19/3/2008, Gasparri, Rv. 239754) e che una valutazione siffatta è insindacabile in sede di legittimità, purché - come nel caso di specie - sia argomentata e non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Cass. Sez. 5, n. 5582 del 30/9/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso il 1