Italian Court dismisses appeal against attempted murder conviction for genericity and failure to re-evaluate voluntary desistance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Alessandro Tedesco's appeal inadmissible for genericity and lack of specific re-evaluation regarding the charge of attempted murder. The defense argued that the lower court incorrectly inferred the intent to kill based solely on superficial injuries, ignoring the victim's claim of voluntary abandonment of the crime. The court rejected these arguments, affirming that the specific facts, including the weapon's lethality and the victim's location, objectively supported the conviction for attempted murder.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals must be specific and re-evaluative; generic complaints regarding the distinction between homicide and injury, or mere references to jurisprudence without challenging the factual basis, render the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TEDESCO ALESSANDRO nato a CASSINO il 01/07/1991 avverso la sentenza del 11/11/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Alessandro Tedesco ricorre avverso la sentenza in preambolo, con la quale la Corte di appello di Roma ha confermato l'affermazione di responsabilità nei suoi riguardi per il delitto di tentato omicidio ai danni di Diuof Mamadou e denuncia due motivi; visto il primo motivo, con il quale la difesa lamenta la mancata riqualificazione del tentato omicidio nel reato di lesioni personali, evidenziando come la Corte d'appello, discostandosi dal principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità in tema di criterio distintivo tra l'omicidio volontario e quello di lesioni, abbia affermato apoditticamente la sussistenza dell'animus necandi attraverso l'esclusiva valorizzazione della natura delle lesioni cagionate, la cui gravità è stata travisata (trattandosi di ferita superficiale in zona non vitale), laddove in mancanza di riscontri, ben avrebbe potuto derubricare il fatto nel reato meno grave; rilevato che si tratta di motivo reiterativo di analogo motivo di appello, inammissibile per genericità, siccome privo di qualsivoglia prospettazione sulla scorta della quale accreditare la diversa qualificazione del delitto contestato quale lesioni volontarie, in luogo del tentato omicidio; considerato, invero, che la Corte distrettuale, in linea con le valutazioni già espresse dal giudice di primo grado, ha desunto gli elementi costitutivi, di carattere oggettivo e soggettivo, del più grave reato da elementi fattuali, obiettivamente riscontrati e dotati di pregante valenza dimostrativa, apprezzandoli nell'ambito di un percorso motivazionale privo delle denunziate incongruenze logiche e ancorato ai principi di diritto ripetutamente espressi dalla giurisprudenza di legittimità.
In particolare, l'animus necandi è stato accertato assegnando valore determinante alla complessiva condotta del ricorrente, attraverso una corretta valorizzazione della pericolosità dell'arma (coltello a serramanico avente lama lunga 8 cm), del distretto corporeo attinto (sul collo, a un cm dalla vena giugulare), della pluralità dei fendenti, della condotta successiva (consistita nell'infliggersi una ferita al ventre al fine di sostenere falsamente di avere reagito a un accerchiamento), cui va aggiunta la non irrilevante circostanza della frase «ti faccio vedere come taglia, ti ammazzo» proferita durante l'azione, peraltro nei confronti della vittima disarmata; rilevato che, tale motivazione resiste alle generiche doglianze contro- valutative della difesa che si è limitata a richiamare la giurisprudenza di legittimità in tema di dolo omicidiario, senza in alcun modo avversare le ineccepibili conclusioni dei giudici di merito;considerato che è del pari inammissibile, perché a-specificio e rivalutativo, il secondo motivo di ricorso, con il quale si censura la motivazione in punto di ribadita insussistenza della desistenza volontaria, sicuramente ravvisabile perché la stessa vittima ha affermato che il ricorrente si allontanò spontaneamente ritenuto, invero, che il Giudice di appello ha ben chiarito (p. 7 della sentenza impugnata) che, al momento dell'allontanamento dalla scena del delitto, l'imputato aveva ormai posto in essere una condotta la quale, per sé considerata, conteneva ogni elemento di fatto idoneo a configurare il tentato omicidio della p.o. e, precisamente, una pluralità di colpi inferti alla vittima, portati verso zone vitali del corpo dell'avversario, inferti con forza ed utilizzando un'arma micidiale idonei, per le premesse date, a cagionare la morte; rilevato che tale motivazione si pone nel solco della consolidata lezione ermeneutica di questa Corte di legittimità, secondo la quale, in ipotesi di esecuzione mono-soggettiva del reato, in tanto può sussistere la desistenza, in quanto l'agente abbandoni l'azione criminosa prima che questa sia completamente realizzata (Sez. 2, n. 44148 del 7/7/2014, Guglielmino, Rv. 260855 -01;
Sez. 1 n. 43036 del 23/10/2012, Ortu, Rv. 253616; Sez. 4, n. 32830 09/04/2009; Sez. I, n. 39293 del 23/09/2008), ciò che non è accaduto nel caso che ci occupa; ritenuto dunque che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che a detta declaratoria segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Co