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Ordinanza — n. 25075/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against prison regime extension due to lack of specific factual arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25075/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to critically evaluate his ability to maintain criminal contacts, merely repeating the ministerial decree without assessing his actual dangerousness or treatment outcomes. The court rejected this, finding the lower court's reasoning logically coherent, fact-based, and consistent with the record regarding his role in the criminal organization and disciplinary infractions.

Regesto Legislator

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Art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354; Art. 366 c.p.p.: The cassation court must reject appeals that fail to provide specific factual arguments or logical correlation to the lower court's legal assessment of the detainee's dangerousness and criminal contacts.

Parole chiave

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prison regime extension criminal organization contacts inadmissible appeal dangerousness assessment procedural defect sanzioni penali regime disciplinare penalità di mora

Disposizioni normative citate

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Art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354
Rilevato che Gennaro Longobardi ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in preambolo con la quale il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto il suo reclamo in tema di proroga del regime ex art. 41-bis /egge 26 luglio 1975, n.
Art. 366 c.p.p.
Corte cost. n. 186 del 2000

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 18434 del 23/04/2021, Mulè
94 del 2009, al tribunale di sorveglianza in sede di proroga del regime di detenzione differenziato (Sez. 1, n. 18434 del 23/04/2021, Mulè, Rv.
Sez. 7, n. 19290 del 10/03/2016, Giuliano
Sez. 7, n. 19290 del 10/03/2016, Giuliano, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LONGOBARDI GENNARO nato a TORRE ANNUNZIATA il 06/09/1963 avverso l'ordinanza del 28/11/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI; k

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Gennaro Longobardi ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in preambolo con la quale il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto il suo reclamo in tema di proroga del regime ex art. 41-bis /egge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. Pen.) e, con due connessi motivi di ricorso, lamenta che il Giudice specializzato, anziché vagliare le censure sollevate in sede di reclamo - miranti a evidenziare come gli elementi fondanti la proroga fossero generici e privi di un reale confronto con le deduzioni difensive - avrebbe riprodotto acriticamente la decisione contenuta nel decreto ministeriale e, dunque, pretermesso di accertare il persistere delle capacità del detenuto di mantenere o riprendere i contatti con il sodalizio criminale di appartenenza, trascurando di calare la valutazione dell'attualità della pericolosità del ricorrente all'interno degli altri elementi richiesti, quali gli esiti del trattamento penitenziario; ritenuto che il motivo non è adeguatamente correlato alla logica e ponderata valutazione dell'ordinanza impugnata, che - nell'esercizio del controllo di legalità spettante, anche a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 94 del 2009, al tribunale di sorveglianza in sede di proroga del regime di detenzione differenziato (Sez. 1, n. 18434 del 23/04/2021, Mulè, Rv. 281361;

Sez. 7, n. 19290 del 10/03/2016, Giuliano, Rv. 267248) - ha compiutamente verificato, sulla base delle circostanze di fatto indicate nel provvedimento, anche con richiamo per relationem al contenuto del decreto ministeriale, la capacità del soggetto di mantenere collegamenti con l'organizzazione criminale di appartenenza nella quale risulta inserito con indiscusso ruolo di vertice, la sua conseguente pericolosità sociale e il collegamento funzionale tra le prescrizioni imposte e la tutela delle connesse esigenze di ordine e sicurezza pubblica; considerato, invero, che nel provvedimento sono stati valorizzati:

i) il profilo criminale e il ruolo di rilevo assunto dal condannato in seno alla organizzazione criminale clan Gionta); ii) gli esiti delle investigazioni che danno contezza dell'attuale operatività del sodalizio, in contrasto con quello denominato Quarto sistema, comprendente gli esponenti del gruppo Gallo-Cavalieri; iii) gli esiti deludenti del trattamento (non svolge attività lavorativa) e l'assenza di qualsiasi revisione critica del proprio passato deviante, nonché la condotta carceraria non regolare, come inferito dalle segnalate infrazioni disciplinari; ritenuto che a tale motivazione, aderente alle risultanze in atti e logicamente coerente, il ricorrente muove censure reiterative e a-specifiche; rilevato, per le esposte considerazioni, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per í profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso il 19 giugno 2025 Il Consiglie