Italian Supreme Court dismisses appeal for abuse of construction as inadmissible due to lack of specific legal criticism.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared Monia Scalavino's appeal against her conviction for illegal construction inadmissible. Scalavino argued the lower court lacked motivation regarding her criminal responsibility, but the Court found her claims were merely reproductions of arguments already rejected by the trial judge without new legal critique. Consequently, the appeal was rejected because it sought a re-evaluation of evidence rather than addressing specific procedural errors.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 360, n. 4 c.p.p.: An appeal to the Supreme Court is inadmissible if the grounds are merely reproductions of arguments already examined and rejected by the court of first instance without presenting specific legal criticism or new grounds.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCALAVINO MONIA nato a PALERMO il 12/03/1991 avverso la sentenza del 05/12/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; Rilevato che Monia Scalavino, ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo che ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 349, 61 n. 2 cod. pen. alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 400 di multa, articolando un motivo unico di ricorso, deduce vizio di motivazione con riguardo all'affermazione della responsabilità penale;
Considerato che il motivo unico di ricorso, espone censure non consentite dalla legge in sede di legittimità poiché le stesse sono riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, non scanditi da specifica critica con il ricorso, ed inoltre sono volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito nonché manifestamente infondate.
Invero, la sentenza impugnata, sulla base dell'accertamento di fatto non qui rivisitabile, ha spiegato in modo puntuale che la ricorrente aveva proseguito nella costruzione delle opere abusive pienamente consapevole della violazione dell'obbligo imposto con l'apposizione dei sigilli (Sez. F, n. 39050 del 26/08/2008, Rv. 241379 - 01). Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 13 giugno 2025.