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Ordinanza — n. 25071/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible for repeating lower court arguments without new legal criticism.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25071/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal by Pasquale Ippolito inadmissible, ordering him to pay court costs and fines. The appellant argued for acquittal based on lack of subjective intent and non-punishability, but the Court found these arguments were already fully evaluated and rejected by the lower court. The decision rests on the procedural rule that appeals must present specific new legal criticisms rather than merely repeating the merits of the case.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 360, n. 4 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely reproduces arguments already examined and dismissed by the court of first instance without advancing specific new legal criticisms.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetition of arguments lack of new criticism subjective intent non-punishability procedural dismissal court costs recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 7 comma 1 D.I. 4 del 2019
n.4 dei 2019, nello stabilire i requisiti di accesso al reddito di cittadinanza, integrano il precetto penale contenuto nell'art. 7 d.l.
Art. 131 bis cod. pen.
4 del 2019 ad anni due di reclusione, articolando quattro motivi di ricorso: deduce vizio di motivazione in relazione al difetto dell'elemento soggettivo (primo motivo), violazione di legge in relazione al diniego della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.
Art. 47 comma 3 cod. pen.
Invero, ha ribadito che secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità "non è ravvisabile l'ipotesi di cui all'art. 47, comma 3, cod.
Art. 360 n. 3 c.p.p.
Art. 360 n. 4 c.p.p.
art. 131 bis cod. pen
4 del 2019 ad anni due di reclusione, articolando quattro motivi di ricorso: deduce vizio di motivazione in relazione al difetto dell'elemento soggettivo (primo motivo), violazione di legge in relazione al diniego della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 3, n. 44924 del 2023
Sez. 3, n. 44924 del 2023).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IPPOLITO PASQUALE nato a NAPOLI il 29/03/1987 avverso la sentenza del 03/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; 9k-( Rilevato che Pasquale Ippolito, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 7 comma 1 del D.I. 4 del 2019 ad anni due di reclusione, articolando quattro motivi di ricorso: deduce vizio di motivazione in relazione al difetto dell'elemento soggettivo (primo motivo), violazione di legge in relazione al diniego della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen. (secondo motivo), e delle circostanze attenuanti generiche (terzo motivo), nonché vizio di motivazione in relazione alla mancata esclusione della recidiva (quarto motivo);

Considerato che il primo motivo, espone censure non consentite dalla legge in sede di legittimità poiché riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, non scanditi da specifica critica con il ricorso, ed inoltre sono manifestamente infondate poichè che la Corte territoriale, con motivazione non manifestamente illogica o contraddittoria, ha spiegato le ragioni della sussistenza del dolo del reato e gli oneri di informazione non declinabili a carico di terzi e imposti dalla necessaria conoscenza della legge penale inclusiva dei requisiti di accesso al reddito di cittadinanza di cui al D.L. 4 del 2019.

Invero, ha ribadito che secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità "non è ravvisabile l'ipotesi di cui all'art. 47, comma 3, cod. pen., poichè le norme contenute nel D.L. n.4 dei 2019, nello stabilire i requisiti di accesso al reddito di cittadinanza, integrano il precetto penale contenuto nell'art. 7 d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, essendo in esso incorporate, posto che la norma penale punisce chi effettua false indicazioni dei dati di fatto riportati nell'autodichiarazione finalizzata all'ottenimento del reddito di cittadinanza.

Ne deriva che l'ignoranza o l'errore circa la sussistenza del diritto ad ottenere il reddito, pur non essendo in possesso dei suddetti requisiti, si risolve in ignoranza o in errore sulla legge penale. Né è sostenibile che si versi in un'ipotesi di inevitabilità dell'ignoranza della legge penale, poiché la normativa in tema di concessione del reddito di cittadinanza non presenta certamente connotati di cripticità tali da potersi ricondurre all'ottica dell'oscurità del precetto. Non è nemmeno riscontrabile, in materia, una situazione di caos interpretativo o di assoluta estraneità del contenuto precettivo delle norme alla sensibilità del cittadino" (cfr.

Sez. 3, n. 44924 del 2023). :4" t • ( t n" ; LIN Rilevato che il secondo motivo di ricorsoTriproduttivo i deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in relazione al diniego di riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen. (cfr. pag. 8 "entità del danno non tenue") è inammissibile. Rilevato che il terzo ed il quarto motivo di ricorso, parimenti riproduttivi di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, risultano inammissibili avendo i giudici del merito negato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in ragione dei precedenti penali, precedenti penali che hanno fondato il giudizio di maggiore pericolosità che giustifica la ricorrenza della recidiva.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Rom