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Ordinanza — n. 25069/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible because the filing lawyer lacked qualification for Supreme Court representation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25069/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the filing lawyer was not qualified to represent clients before the Supreme Court. The appellant, Felice Totaro, challenged a lower court conviction for tax evasion crimes, but the procedural defect lay with the unqualified legal representative. Consequently, the court ruled that the appellant bears the costs of the inadmissible proceeding and ordered payment of a fine to the penalty fund.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 136 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if filed by a lawyer not enrolled in the special register for Supreme Court representation, with no derogation for appeals converted into cassation appeals.

Parole chiave

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inadmissible appeal unqualified lawyer Cassation representation special register legal costs procedural defect tax evasion crimes ritiro della querela penale

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
186, della Corte costituzionale, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 136 c.p.p.
Art. 13 comma 1, 21 lettera r), 30 lettera h) della L. 157 del 1992
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 42385 del 17/09/2019
In caso diverso verrebbero elusi in favore di chi abbia erroneamente qualificato il ricorso obblighi sanzionati per chi abbia proposto l'esatto mezzo di impugnazione» (ex multis, Sez. 6, n. 42385 del 17/09/2019, Rv.
Sez. 4, n. 35830 del 27/06/2013
277208; Sez. 4, n. 35830 del 27/06/2013, Rv.
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOTARO FELICE nato a MADDALONI il 19/05/1984 avverso la sentenza del 03/03/2022 del TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETEREudita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; Rilevato che Felice Totaro impugna la sentenza con cui il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere lo ha dichiarato responsabile dei reati di cui agli artt. 13 comma 1, 21 lettera r), 30 lettera h) della L. 157 del 1992 e lo ha condannato alla pena di 800,00 euro di ammenda; Rilevato che il ricorso è inammissibile, in quanto proposto da soggetto privo di legittimazione e cioè da difensore non abilitato al patrocinio in cassazione; che, infatti, «alla regola secondo cui il ricorso per cassazione è inammissibile qualora i motivi siano sottoscritti da avvocato non iscritto nello speciale albo dei professionisti abilitati al patrocinio dinanzi le giurisdizioni superiori, non è prevista deroga per il caso di appello convertito in ricorso.

In caso diverso verrebbero elusi in favore di chi abbia erroneamente qualificato il ricorso obblighi sanzionati per chi abbia proposto l'esatto mezzo di impugnazione» (ex multis, Sez. 6, n. 42385 del 17/09/2019, Rv. 277208; Sez. 4, n. 35830 del 27/06/2013, Rv. 256835); Ritenuto pertanto che, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 giugno 2025.