Criminal appeal dismissed as inadmissible because the filing lawyer lacked qualification for Supreme Court representation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the filing lawyer was not qualified to represent clients before the Supreme Court. The appellant, Felice Totaro, challenged a lower court conviction for tax evasion crimes, but the procedural defect lay with the unqualified legal representative. Consequently, the court ruled that the appellant bears the costs of the inadmissible proceeding and ordered payment of a fine to the penalty fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 136 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if filed by a lawyer not enrolled in the special register for Supreme Court representation, with no derogation for appeals converted into cassation appeals.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOTARO FELICE nato a MADDALONI il 19/05/1984 avverso la sentenza del 03/03/2022 del TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETEREudita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; Rilevato che Felice Totaro impugna la sentenza con cui il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere lo ha dichiarato responsabile dei reati di cui agli artt. 13 comma 1, 21 lettera r), 30 lettera h) della L. 157 del 1992 e lo ha condannato alla pena di 800,00 euro di ammenda; Rilevato che il ricorso è inammissibile, in quanto proposto da soggetto privo di legittimazione e cioè da difensore non abilitato al patrocinio in cassazione; che, infatti, «alla regola secondo cui il ricorso per cassazione è inammissibile qualora i motivi siano sottoscritti da avvocato non iscritto nello speciale albo dei professionisti abilitati al patrocinio dinanzi le giurisdizioni superiori, non è prevista deroga per il caso di appello convertito in ricorso.
In caso diverso verrebbero elusi in favore di chi abbia erroneamente qualificato il ricorso obblighi sanzionati per chi abbia proposto l'esatto mezzo di impugnazione» (ex multis, Sez. 6, n. 42385 del 17/09/2019, Rv. 277208; Sez. 4, n. 35830 del 27/06/2013, Rv. 256835); Ritenuto pertanto che, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 giugno 2025.