Ordinanza — n. 25066/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VERTERAME BARBARA nato a CROTONE il 04/09/1982 avverso la sentenza del 05/02/2025 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; Rilevato che Barbara Verterame, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro che ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Crotone ed ha concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena ed ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 7 comma 1 del D.I. 4 del 2019 ad anni uno e mesi quattro di reclusione, articolando un unico motivo di ricorso: deduce vizio di motivazione in relazione al giudizio di responsabilità ed al difetto dell'elemento soggettivo;
Regesto Legislator
Generato dall'IAarticolo 416 bis cod.pen; Ordinanza — n. 25066/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Ro , il 13 giugno 2025.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VERTERAME BARBARA nato a CROTONE il 04/09/1982 avverso la sentenza del 05/02/2025 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; Rilevato che Barbara Verterame, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro che ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Crotone ed ha concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena ed ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 7 comma 1 del D.I. 4 del 2019 ad anni uno e mesi quattro di reclusione, articolando un unico motivo di ricorso: deduce vizio di motivazione in relazione al giudizio di responsabilità ed al difetto dell'elemento soggettivo;
Considerato che il motivo unico espone censure non consentite dalla legge in sede di legittimità poiché le stesse sono riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, ed inoltre sono manifestamente infondate posto che la Corte territoriale ha spiegato in fatto e diritto, in modo non manifestamente illogico o contraddittorio, la responsabilità penale della ricorrente che aveva omesso di indicare nella richiesta del RDC la presenza di un membro del nucleo familiare in stato di detentivo in relazione all'articolo 416 bis cod.pen. tenuto conto, quanto all'elemento soggettivo del reato, degli oneri di informazione non declinabili a carico di terzi e imposti dalla necessaria conoscenza della legge penale inclusiva dei requisiti di accesso al reddito di cittadinanza di cui al D.L. 4 del 2019.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Ro , il 13 giugno 2025.