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Ordinanza — n. 25060/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to failure to file within the statutory thirty-day deadline. The court ruled the appeal time-barred and ordered the appellant to pay fines and costs. The decision emphasizes strict adherence to procedural time limits for criminal appeals.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25060/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed after the statutory deadline. The appellant, Giulio Dainelli, challenged a second-instance conviction for a crime under Article 10 of D.Lgs. 74/2000, but the appeal was lodged on January 8, 2025, exceeding the thirty-day limit established by Article 585 of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that the failure to comply with this procedural requirement renders the appeal inadmissible under Article 591, resulting in a dismissal and an order to pay fines and costs.

Regesto Legislator

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Art. 585 c.p.p.; Art. 591 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if filed outside the statutory time limits, and the appellant is liable for the associated fines and costs.

Parole chiave

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criminal appeal statutory deadline inadmissible appeal procedural time limit Cassation procedure failure to comply court costs consegna di documenti

Disposizioni normative citate

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Art. 585 comma 1 lett. b) cod. proc.pen.
Il termine per proporre impugnazione era pari a giorni trenta fissato dall'art. 585 comma 1 lett.
Art. 591 comma 1 lett. c) cod.proc.pen.
Ai sensi dell'art. 591 comma 1 lett.
Art. 544 comma 1 cod.proc.pen.
Ed invero, la sentenza impugnata è stata pronunciata in data 8 novembre 2024, ai sensi dell'art. 544 comma 1 cod.proc.pen., con motivazione nei quindici giorni.
Art. 585 comma 1 bis cod.proc.pen.
Il termine per proporre impugnazione era pari a giorni trenta fissato dall'art. 585 comma 1 lett.
art. 544 comma 1 cod.proc.pen
Ed invero, la sentenza impugnata è stata pronunciata in data 8 novembre 2024, ai sensi dell'art. 544 comma 1 cod.proc.pen., con motivazione nei quindici giorni.
art. 544 comma 2 cod.proc.pen
b) cod.proc.pr ., per i casi di sentenza emessa ai sensi dell'art. 544 comma 2 cod.proc.pen., termine aumentcli di giorni 15 ai sensi dell'art.
art. 585 cod.proc.pen
c) cod.proc.pen., la proposizione dell'impugnazione senza l'osservanza della disposizione di cui all'art. 585 cod.proc.pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DAINELLI GIULIO nato a EMPOLI il 17/06/1965 avverso la sentenza del 08/11/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; /44Rilevato che Giulio Dainelli ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze chevconfermato la sentenza del Tribunale di Firenze di condanna per il delitto di cui all'art. 10 del d.lgs. 74 del 2000; Considerato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché proposto senza l'osservanza dei termini per l'impugnazione, ai sensi degli artt. 585 comma 1 lett.

b) cod. proc.pen. e 591 cod. proc. pen. Ed invero, la sentenza impugnata è stata pronunciata in data 8 novembre 2024, ai sensi dell'art. 544 comma 1 cod.proc.pen., con motivazione nei quindici giorni. Il termine per proporre impugnazione era pari a giorni trenta fissato dall'art. 585 comma 1 lett.

b) cod.proc.pr ., per i casi di sentenza emessa ai sensi dell'art. 544 comma 2 cod.proc.pen., termine aumentcli di giorni 15 ai sensi dell'art. 585 comma 1 bis cod.proc.per5 trattandosi di impugnazione di imputato giudicato in assenza)e scadeva al 7 gennaio 2025. Il ricorso per cassazione, depositato in data 8 gennaio 2025, come attestato dalla Corte d'appello, è dunque tardivo. Ai sensi dell'art. 591 comma 1 lett.

c) cod.proc.pen., la proposizione dell'impugnazione senza l'osservanza della disposizione di cui all'art. 585 cod.proc.pen. è causa di inammissibilità del ricorso. Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 giugno 2025.