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Ordinanza — n. 25059/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against conviction for aggravated theft due to lack of positive elements for recidivism.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25059/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for aggravated theft. The appellant argued for the application of recidivism provisions and proper reasoning, but the appellate court had already provided sufficient justification based on the crime's gravity and prior record. The supreme court rejected these claims as unfounded, noting the absence of positive elements for recidivism and the adequacy of the lower court's motivation.

Regesto Legislator

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Art. 62 bis cod. pen.; Art. 363-bis c.p.p.: The appeal is inadmissible where the lower court's denial of recidivism is based on a lack of positive evaluation elements and the reasoning is congruous and free from logical incongruities.

Parole chiave

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recidivism denial aggravated theft inadmissible appeal lack of positive elements adequate motivation sanzioni penali reddito acquisito sotto forma di rendita svincolo della cittadinanza

Disposizioni normative citate

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Art. 62 bis cod. pen.
4 del 2019 ad anni due e mesi sei di reclusione, articolando due motivi di ricorso: deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze di cui all'art. 62 bis cod. pen. nonché vizio di motivazione in relazione alla mancanza di motivazione del provvedimento impugnato.
Art. 363-bis c.p.p.
art. 62 bis cod. pen
4 del 2019 ad anni due e mesi sei di reclusione, articolando due motivi di ricorso: deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze di cui all'art. 62 bis cod. pen.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CANGIANO ANTONIO nato a NAPOLI il 15/11/1976 avverso la sentenza del 01/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; Rilevato che Antonio Cangiano, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 7 comma 1 del D.I. 4 del 2019 ad anni due e mesi sei di reclusione, articolando due motivi di ricorso: deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze di cui all'art. 62 bis cod. pen. nonché vizio di motivazione in relazione alla mancanza di motivazione del provvedimento impugnato.

Considerato che il primo motivo è manifestamente infondato là dove la Corte territoriale ha rilevato l'assenza di elementi positivi di valutazione. Nel pervenire a tale conclusione, la Corte d'appello si è attenuta al consolidato indirizzo della giurisprudenza, secondo cui, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come è avvenuto nel caso di specie in ragione della modalità dell'azione, della gravità del danno, l'intensità del dolo nonché presenza di numerosi precedenti penai*, per reati gravi (cfr. pag. 4).

Rilevato che anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato poichè i giudici di merito hanno fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da incongruenze di ordine logico e il ricorrente non si confronta denunciando in via del tutto generica l'inosservanza dell'obbligo di motivazione che deve sorreggere ogni provvedimento giurisdizionale. Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 giugno 202