Italian court dismisses appeal on urban planning violation appeal due to lack of non-prosecution cause.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Anna Suarato's appeal inadmissible regarding the denial of the non-prosecution cause under Article 131-bis of the Penal Code. The appellant argued that the post-factum conduct, minor damage, and non-habitual nature warranted acquittal, but the lower court found the multiple violations and lack of total demolition insufficient. The court upheld this decision by citing its own precedent that violating multiple laws precludes the application of the non-prosecution cause.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis cod. pen.; The non-prosecution cause under Article 131-bis of the Penal Code is inapplicable when violations of multiple legal provisions (urban planning, seismic, etc.) occur, as the cumulative offensiveness of the conduct negates the requirement of particular minor damage.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SUARATO ANNA nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 03/03/1968 avverso la sentenza del 16/09/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; Rilevato che Anna Suarato, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che ha confermato la condanna per i reati di cui agli artt. 44, 64, 71, 65, 72, 95 del d. P.R. 380 del 2001, art. 2 L. REG. 9 del 1983, art. 181 comma 1 del d.lgs. 42 del 2004, alla pena di quattro mesi di arresto ed euro 32.000,00 di ammenda, articolando un unico motivo di ricorso; deduce vizio di motivazione in relazione al diniego di riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod.pen. in ragione della condotta post factum, della particolare tenuità del danno e della non abitualità.
Ritenuto il motivo manifestamente infondato posto che la sentenza chiarisce, in modo non manifestamente illogico o contraddittorio, che la pluralità delle violazioni realizzate, l'entità delle opere e la mancata eliminazione delle conseguenze dannose non sono idonei a fondare la causa di proscioglimento e si pone in linea con l'insegnamento di Questa Corte di legittimità secondo cui ai fini della applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. nelle ipotesi di violazioni urbanistiche e paesaggistiche, nel caso in cui siano state vio tg più disposizioni di legge (urbanistiche, : k Y 14p antisismiche e in materia di conglomerato c.a.),(5 n possa ritenersi di particolare tenuità, avuto riguardo all'offensività complessiva della condotta derivante dalla violazione di più disposizioni della legge penale, pur a fronte dell'unicità naturalistica del fatto, (Sez. 3, n. 19111 del 10/03/2016, Mancuso, Rv. 266586), non risultando, peraltro, la demolizione totale delle opere abusive (risulta solo avanzata una richiesta di regolarizzazione del titolo edilizio).
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 giugno 202