Cassation court dismisses appeal for animal cruelty conviction due to manifestly unfounded claim regarding mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Patrizia Grosso inadmissible, ordering her to pay procedural costs and a fine. The lower court convicted Grosso for keeping 27 dogs in conditions incompatible with their nature, causing suffering due to lack of food and water. The court rejected Grosso's argument that her insensitivity should be considered, noting that the trial judge correctly applied the principle that generic mitigation requires specific negative elements from the crime's execution.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62 bis cod. pen.; Art. 360 c.p.p.: The Court holds that the denial of generic mitigating circumstances is lawful when the trial court identifies specific negative elements in the crime's execution, and the appeal claiming violation of law is manifestly unfounded.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GROSSO PATRIZIA nato a PALERMO il 25/11/1965 avverso la sentenza del 26/09/2024 del TRIBUNALE di TERMINI IMERESEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; ois.e Rilevato che Patrizia Grosso, ricorre avverso la sentenza dylia Tribunale di Termini Imerese che l'ha condannata alla pena di euro 1.500 di ammenda per il reato di cui all'art. 727 comma 2 cod. pen., articolando un motivo unico di ricorso, deduce la violazione di legge penale e il vizio di motivazione in relazione al diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62 bis cod.pen.
Considerato che il motivo unico di ricorso, è manifestamente infondato là dove il tribunale ha rilevato l'assenza di elementi positivi di valutazione ed ha invero valorizzato un atteggiamento di spiccata insensibilità dell'odierna ricorrente nei confronti degli animali. Nel pervenire a tale conclusione, il tribunale si è attenuto al principio di diritto secondo il quale la concessione delle attenuanti generiche deve essere fondata sull'accertamento di situazioni idonee a giustificarne un trattamento di speciale benevolenza in favore dell'imputato evidenziando, al contrario, elementi di segno negativo tratti dalle modalità del fatto (detenzione di n. 27 cani in condizioni incompatibili con la loro natura e produttiva di sofferenze perché privi di cibo e acqua).
La motivazione non manifestamente illogica è insindacabile in questa sede. Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 13 giugno 2025.