Italian Court dismisses appeals for inadmissibility due to lack of reviewability and insufficient motivation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeals by Luigi Cortese and Deniss Piacenza inadmissible. The appellants argued for insufficient motivation regarding mitigating circumstances and sentencing increases, but the court found these grounds legally impermissible in a review proceeding. The court ruled that the lower courts provided adequate reasoning based on established principles, rejecting the claims as unfounded.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 363, comma 1, n. 5 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: Appeals challenging the sufficiency or contradiction of motivation are inadmissible if the lower court's reasoning is logically sound and references decisive elements, as exhaustive consideration of all arguments is not required.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CORTESE LUIGI nato il 19/03/2001 PIACENZA DENISS nato a ANAGNI il 08/02/2004 avverso la sentenza del 08/01/2025 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELENA CARUSILLO; A.
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Luigi Cortese e Deniss Piacenza ricorrono per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari che ha confermato la pronunzia con la quale il Tribunale di Foggia ha affermato la penale responsabilità degli imputati in ordine ai reati di tentato furto pluriaggravato e di porto di armi od oggetti atti ad offendere; Considerato che il primo motivo, con il quale si denunzia l'insufficienza e la contraddittorietà della motivazione in ordine mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, oltre a non essere consentito in sede di legittimità, è manifestamente infondato a fronte di una motivazione esente da evidenti vizi logici.
Invero, è principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri; Considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura la mancanza della motivazione in ordine all'aumento della pena operato ai sensi dell'art. 81 cod. pen., non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidente illogicità, in quanto generico e privo di una reale critica alla decisione assunta con la sentenza in verifica;
Considerato che il terzo motivo, con cui si denunzia l'omessa motivazione in ordine al mancato riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale a favore dell'imputata Piacenza, è manifestamente infondato in quanto il giudice, facendo corretta applicazione di quanto previsto dall'art. 164, comma primo, cod. pen., ha giustificato espressamente il rigetto della richiesta in ragione dell'inaffidabilità dimostrata dalla stessa al rispetto delle prescrizioni impostale, da cui la possibile reiterazione di condotte criminose della stessa specie;
Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così decis