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Ordinanza — n. 25044/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of expert report on surveillance images and improper fact reconstruction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25044/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared Luigi Mazzola's cassation appeal inadmissible, dismissing his request to overturn the appellate court's partial acquittal and sentence reduction. Mazzola argued that the conviction relied on surveillance images without a required forensic expert report, violating procedural requirements. The court rejected this, ruling that such arguments constitute mere factual complaints lacking legal grounds and attempting an impermissible factual reconstruction reserved for the trial judge.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.; The cassation court cannot reject a conviction based on the absence of a specific expert report if the lower court's decision is logically sound, as the appeal must cite specific legal violations rather than request a new factual evaluation.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility surveillance images evidence expert report requirement factual reconstruction limits procedural complaint grounds altri capi d'accusa reiterazione di reati penali motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAZZOLA LUIGI nato a FOGGIA il 04/04/1968 avverso la sentenza del 07/03/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELENA CARUSILLO;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Luigi Mazzola ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari che, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Foggia, ha assolto l'imputato in ordine al delitto di cui al capo b) della rubrica e, confermata l'affermazione di penale responsabilità dello stesso in ordine ai due restanti episodi di furto pluriaggrato, ha rideterminato la pena; Considerato che i due motivi di ricorso, con cui si denunzia violazione di legge in ordine al riconoscimento dell'imputato quale autore dei fatti sulla base delle immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza di cui era dotata la sede teatro dei durti, in quanto non sottoposte a perizia come richiesto dalla difesa, oltre a essere non consentiti in sede di legittimità, perché basati su doglianze di mero fatto e privi dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non indicando gli elementi posti a base della censura formulata — così da non consentire al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato -, sono altresì indeducibili perché volti a ottenere un'inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito che, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento.

Invero, esula dai poteri del giudice di legittimità quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata, in via esclusiva, al giudice di merito (Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 04 g