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Ordinanza — n. 25041/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against criminal conviction for attempted theft due to inadmissibility of factual complaints.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25041/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal filed by Ciro Finelli inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant argued for a re-evaluation of the evidence and the application of specific mitigating and aggravating circumstances under the Penal Code. The court rejected these claims because the first ground constituted mere factual complaints unsuitable for a court of appeal, while the other grounds were deemed unfounded based on the established facts and legal principles regarding recidivism and the threshold for leniency.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: Appeals against criminal judgments are limited to legal errors and specific procedural violations; mere complaints regarding the factual assessment of evidence or the application of sentencing guidelines do not constitute grounds for admissibility.

Parole chiave

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criminal appeal admissibility factual complaints inadmissible attempted theft conviction recidivism aggravating circumstance mitigating circumstance threshold court of appeal jurisdiction penal responsibility assessment incidente ciclistico

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 360 c.p.p.
Art. 131-bis cod. pen.
Rilevato che il secondo motivo, con il quale il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod.
Art. 62, comma primo, n. 4 cod. pen.
Considerato che il quarto motivo, con il quale il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in relazione alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n.
art. 131-bis cod. pen
Rilevato che il secondo motivo, con il quale il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Rv. 269241
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FINELLI CIRO nato a NAPOLI il 09/11/1994 avverso la sentenza del 15/11/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELENA CARUSILLO; ..k

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Ciro Finelli ricorre avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli, che ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Napoli ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di tentato furto pluriaggravato; Considerato che il primo motivo, con il quale il ricorrente lamenta erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità, lamentando, in particolare, la valutazione del quadro probatorio operata dalla corte territoriale, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e finalizzato a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da una pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito;

Rilevato che il secondo motivo, con il quale il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato, atteso che, come correttamente chiarito nella sentenza in verifica, il beneficio non poteva essere concesso in ragione delle modalità della condotta posta in essere dal ricorrente e del grado di colpevolezza da essa desumibile; Considerato che il terzo motivo, con il quale il ricorrente lamenta erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in relazione alla mancata esclusione della contestata recidiva, è manifestamente infondato, atteso che - in ragione delle pregresse condotte criminali dell'imputato - i giudici di merito correttamente hanno ritenuto sussistente l'aggravante di cui il ricorrente si duole;

Considerato che il quarto motivo, con il quale il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in relazione alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen., è manifestamente infondato, in quanto è ius receptum che la concessione del beneficio presuppone che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avuto riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa ha subìto in conseguenza della sottrazione della res, senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato (Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Rv. 269241); -7 Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al veramento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 giugno 2025 Il consigliere e