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Ordinanza — n. 25040/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 25040/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25040/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BIANCHINI VALERIO FABRIZIO nato a AVERSA il 26/04/1985 avverso la sentenza del 26/06/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELENA CARUSILLO; Rilevato che Valerio Fabrizio Bianchini ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli che ha confermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di furto aggravato, dichiarata dal Tribunale di Napoli Nord; Considerato che l'unico motivo di ricorso - con cui il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione della causa di giustificazione di cui all'art. 54 cod. pen. e della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. - non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché volto a ottenere un'inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito che, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento.

Regesto Legislator

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art. 54 cod. pen, art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 25040/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che, come nel caso di specie, in cui il giudice di appello ha ritenuto di escludere la particolare tenuità dell'offesa in ragione della non occasionalità della condotta, è da ritenersi adeguata la motivazione che dia conto dell'assenza anche di uno soltanto dei presupposti richiesti dall'art. 131-bis cod. pen., qualora ritenuto decisivo (Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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indagine per furto prove acquisite tramite sorveglianza furto aggravato valore aggiunto degli elementi di prova furto di lieve entità reato flagrante

Disposizioni normative citate

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art. 54 cod. pen
art. 131-bis cod. pen
e della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BIANCHINI VALERIO FABRIZIO nato a AVERSA il 26/04/1985 avverso la sentenza del 26/06/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELENA CARUSILLO;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Valerio Fabrizio Bianchini ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli che ha confermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di furto aggravato, dichiarata dal Tribunale di Napoli Nord; Considerato che l'unico motivo di ricorso - con cui il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione della causa di giustificazione di cui all'art. 54 cod. pen. e della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. - non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché volto a ottenere un'inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito che, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento.

Invero, esule, dai poteri del giudice di legittimità quello di una 'rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); Considerato che, nella specie, la corte territoriale ha fatto corretta applicazione del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui l'esimente dello stato di necessità postula il pericolo attuale di un danno grave alla persona, non scongiurabile se non attraverso l'atto penalmente illecito, e non può quindi applicarsi a reati asseritamente provocati da uno stato di bisogno economico, qualora a esso possa ovviarsi attraverso comportamenti non criminalmente rilevanti;

Considerato che, per quanto concerne il giudizio sulla tenuità, lo stesso richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma 1, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266590), senza che sia necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, ma essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647);

Considerato che, come nel caso di specie, in cui il giudice di appello ha ritenuto di escludere la particolare tenuità dell'offesa in ragione della non occasionalità della condotta, è da ritenersi adeguata la motivazione che dia conto dell'assenza anche di uno soltanto dei presupposti richiesti dall'art. 131-bis cod. pen., qualora ritenuto decisivo (Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Cos