Italian Supreme Court dismisses appeal against criminal conviction for perjury, citing lack of specific argumentation and prescription issues.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for acquittal based on joint liability flaws and prescription expiration, but the Court found these arguments merely repetitive of the appellate court's rejected reasoning without new substantive critique. Consequently, the Court upheld the lower court's finding that the appellant actively contributed to the perjury and dismissed the prescription defense due to recidiva and sentencing enhancements.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 495 cod. pen.; Art. 99, comma 4, seconda parte cod. pen.; Art. 161 cod. pen.: The Supreme Court dismisses a cassation appeal where the appellant fails to provide specific, argumentative criticism of the appellate judgment regarding joint liability or prescription, and where the lower court correctly applied recidiva and sentencing increase provisions.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELLA CROCE LUCIANO nato a SALERNO il 08/07/1976 avverso la sentenza del 08/11/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELENA CARUSILLO;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Luciano Della Croce ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli che ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Torre Annunziata ha affermato la penale responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 495 cod. pen. Considerato che il primo motivo - che deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla dichiarazione di responsabilità dell'imputato, con particolare riferimento al profilo del concorso - è versato in fatto e fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte territoriale, che sono non specifici, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza in verifica (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710;
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838). Invero, i giudici d'appello hanno chiarito, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, che il comportamento del ricorrente non era da ritenersi meramente passivo, bensì idoneo ad apportare un contributo causale alla realizzazione del fatto, avendo agevolato le dichiarazioni mendaci del coimputato. Rilevato che il secondo motivo di ricorso - che deduce l'estinzione del reato per decorso del termine di prescrizione, intervenuto prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito - è manifestamente infondato, in quanto non considera né l'aumento per la ritenuta recidiva reiterata ex art 99, comma 4, seconda parte, cod. pen., né l'aumento di cui all'art. 161 cod. pen.;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04 giugno 2025 Il consigliere estensore Il Presid