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Ordinanza — n. 25032/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of manifest illogical reasoning in the lower court's decision.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25032/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal filed by Giuseppe Lapillo inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Lapillo challenged the lower court's finding of criminal liability for threats, arguing the reasoning was flawed. The court rejected this, citing established jurisprudence that only censures regarding the absence, manifest illogic, or contradiction of the reasoning are admissible, excluding attacks on persuasiveness or evidentiary weight.

Regesto Legislator

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Art. 192, comma 2, cod. proc. pen.; Censures regarding the persuasiveness, inadequacy, or lack of rigor of the reasoning are inadmissible, as only defects such as absence, manifest illogic, or contradiction on essential points can justify a cassation appeal.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility manifest illogical reasoning criminal procedure code evidentiary weight assessment lower court reasoning motivi di cassazione difetto di motivazione motivazione del mutamento giurisprudenza

Disposizioni normative citate

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Art. 192, comma 2, cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAPILLO GIUSEPPE nato a NAPOLI il 14/04/1964 avverso la sentenza del 06/10/2022 del GIUDICE DI PACE di CASSINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELENA CARUSILLO;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Giuseppe Lapillo ricorre per cassazione avverso la sentenza del Giudice di pace di Cassino che ha affermato la penale responsabilità dello stesso in ordine al delitto di minaccia; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione relativamente alle argomentazioni poste alla base dell'affermazione di responsabilità, è inammissibile, in quanto il giudice ha reso una motivazione rispondente ai criteri di cui all'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. e si limita a riprodurre profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici, diretti a sovrapporre all'interpretazione delle risultanze probatorie una diversa valutazione dello stesso materiale probatorio per arrivare a una decisione diversa.

Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà, su aspetti essenziali a imporre una diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che attaccano la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o che evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747);

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 giugno 2025 Il Consigliere estensore Il Pre