Cassation appeal dismissed for challenging discretionary sentencing comparisons, which exceed cassation review scope.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible because it challenged the appellate court's discretionary comparison of mitigating and aggravating circumstances. The appellant argued that generic mitigating circumstances should have prevailed, but the court held that such evaluations are typical of the trial court's merit phase. Consequently, the appeal was rejected as it lacked the necessary logical reasoning or arbitrariness to warrant cassation review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible when they challenge the discretionary evaluation of mitigating or aggravating circumstances, as such assessments belong to the trial court's merit phase and are not subject to review unless based on pure arbitrariness or illogical reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPRICCI ALESSIO nato a PESCARA il 02/05/1990 avverso la sentenza del 30/09/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELENA CARUSILLO;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Alessio Capricci ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di L'Aquila che ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Pescara ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di tentato furto aggravato; Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta il giudizio di comparazione fra opposte circostanze e, in particolare, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche prevalenti, non è consentito in sede di legittimità, in quanto implica una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato della Corte di cassazione qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.
U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 04 giugno 2025 Il consigliere estensore Il Presidente