Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to specific and substantiated grounds lacking in the appeal. The court rejected the claim regarding recidivism exclusion. The appeal was declared inadmissible because the grounds were non-specific and lacked necessary correlation with the lower court's reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Ida Levacovic inadmissible and ordered her to pay procedural costs and a fine. The sole ground of appeal contested the failure to exclude recidivism but was deemed non-specific and manifestly unfounded. The court ruled the appeal inadmissible because the argument lacked the necessary correlation with the lower court's findings on sentencing and recidivism application.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365, comma 1, lett. a) c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds are non-specific and lack the necessary correlation with the reasons upon which the contested decision was based.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEVAKOVIC IDA nato a SAN BENEDETTO DEL TRONTO il 05/11/1984 avverso la sentenza del 11/06/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELENA CARUSILLO;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Ida Levacovic ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di L'Aquila che ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Vasto ha affermato la penale responsabilità dell'imputata in ordine al delitto di furto in abitazione aggravato; Considerato che l'unico motivo di ricorso — che contesta la mancata esclusione della recidiva - è aspecifico e manifestamente infondato; Ritenuto che il ricorso è inammissibile in quanto il motivo non solo risulta intrinsecamente indeterminato, ma difetta della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez.
U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823), in cui la corte territoriale ha rilevato che il giudice di prime cure non ha applicato alcun aumento per la recidiva, determinando la pena in misura prossima al minimo edittale. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen